Compensazione bonus edilizi con acconti d'imposta

16 Maggio 2023

Notizia Flash n. 26/2023

——Il forte rialzo del prezzo delle fonti energetiche in atto, da un lato, e la politica di sostegno da parte del Legislatore agli interventi in campo edilizio, dall’altro, hanno “inondato” le imprese di bonus fiscali, ed in particolare di crediti d’imposta il cui utilizzo in compensazione è però soggetto a precisi limiti temporali, oltrepassati i quali il bonus si perde.

——Di qui la preoccupazione, da parte delle imprese, di avere una sufficiente “capienza” di imposte da versare per poter operare la compensazione tra il debito tributario ed il “bonus energetico” e/o “bonus edilizio” maturato.

——Non sempre ciò è possibile, ed allora ci si domanda se sia possibile imputare tali crediti d’imposta in compensazione degli importi riferiti ad acconti d’imposta (IRPEF, IRES e/o IRAP).

——La risposta è affermativa, ma la compensazione va operata con la dovuta attenzione: lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 8 del 10 gennaio 2023.

——In sé l’utilizzo dei crediti d’imposta – siano essi da “bonus energetico” che da “bonus edilizio” – per ridurre l’esborso degli acconti d’imposta appare scontato allorquando il debito tributario sia riferito ad acconti versati col “metodo storico” ovvero, in caso di attesa riduzione del carico fiscale, col “metodo previsionale”.

——Meno scontata appare la fattispecie nella quale la previsione sia quella di un aumento del carico fiscale e, ciò nonostante, si ritenga di versare gli acconti col “metodo previsionale”, quindi in misura superiore a quella dovuta col “metodo storico”. Ebbene, tale soluzione è stata “sdoganata” dall’Agenzia delle Entrate nel sopra citato documento di prassi, nel quale si afferma che “Non vi è (…) una preclusione legislativa al versamento dell’acconto calcolato con il metodo previsionale, laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico”.

——L’Agenzia delle Entrate, però, avverte i contribuenti: l’utilizzo in compensazione dei “bonus energetici” (ai quali si riferisce la risposta ad interpello citata) e dei “bonus edilizi” (ai quali l’interpretazione può essere estesa) non può realizzare il cd. “effetto di trascinamento”, e cioè l’utilizzo “in qualsiasi modo” del credito d’imposta oltre il termine fissato a pena di decadenza.

——Come interpretare quest’avvertenza? Parrebbe di intuire che l’Agenzia delle Entrate non voglia tanto rimarcare che l’utilizzo in compensazione di tali bonus fiscali ha un termine finale che non può essere oltrepassato (c’è già il blocco del Mod. F24 a rendere operativo tale limite temporale), quanto piuttosto voglia impedire l’astuzia di trasformare un credito “a brevissima scadenza” (ad esempio la rata di un “bonus edilizio” in scadenza il 31 dicembre 2023) in un credito “a media scadenza” (il credito per gli acconti 2023 viene di fatto utilizzato in compensazione nella primavera/estate del 2024).

——Ma, se così fosse, a chi potrebbe giovare – al momento – tale chiarimento? Per tale ragione si consiglia di operare la predetta compensazione sotto attento “controllo medico”!