Maggiorazione dell'ammortamento dei fabbricati strumentali al commercio al dettaglio

30 Marzo 2023

Notizia Flash n° 20/2023

——Con le disposizioni dell’art. 1, commi 65-69, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd “Legge di Bilancio 2023”) il Legislatore ha previsto che i fabbricati strumentali per l’esercizio delle attività di commercio al dettaglio di prodotti di consumo possano essere ammortizzati con l’aliquota fino al 6%.

——In data 23 marzo 2023 è stato pubblicato il provvedimento n. 89458 con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità applicative della nuova disposizione.

——I soggetti economici interessati sono le persone fisiche e le società che esercitano, in prevalenza, le attività previste dai seguenti codici ATECO: 47.11.10, 47.11.20, 47.11.30, 47.11.40, 47.11.50, 47.19.10, 47.19.20, 47.19.90, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26 e 47.29; la prevalenza si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui ai sopracitati codici ATECO rispetto al totale dei ricavi del Conto economico.

——La maggiorazione dell’ammortamento si applica ai soli “fabbricati strumentali”, cioè a quelli direttamente utilizzati nell’attività d’impresa. Sono, dunque, esclusi: i fabbricati oggetto di compravendita (i cd “immobili merce”), i fabbricati locati a terzi1 e quelli condotti in leasing. I fabbricati devono essere entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi resteranno esclusi dalla maggior deduzione gli acquisti effettuati in epoca successiva.

——Per dedurre fiscalmente la maggior quota di ammortamento (dal 3% al 6%) è richiesto che la medesima transiti per il Conto economico, cioè sia imputata anche contabilmente; questo esige la modifica del piano di ammortamento del cespite, limitatamente al periodo di operatività della maggior deduzione, che interessa i periodi d’imposta dal 2023 al 2027. È questo il punto maggiormente critico della disposizione, poiché la modifica del piano di ammortamento dovrà essere civilisticamente motivata sia all’inizio del periodo di beneficio (non certo basandosi sulla norma della Legge di Bilancio, che dà solo “copertura fiscale” alla maggior quota di ammortamento), sia alla fine del periodo agevolato.

——L’eventuale cessione del fabbricato non mette a rischio la deduzione goduta dal cedente, ma non consente all’acquirente di beneficiarne per l’eventuale periodo residuo. Invece, nell’ipotesi di fusione, scissione o conferimento, il soggetto avente causa – beninteso, ove esercente un’attività compresa nei codici ATECO sopra elencati – potrà proseguire la deduzione per il periodo residuo.

——I requisiti riferiti all’attività svolta dal soggetto beneficiario e alla qualifica di “fabbricato strumentale” devono sussistere in ciascuno dei periodi d’imposta di durata dell’agevolazione.

1Fanno eccezione i fabbricati locati da società immobiliari di gestione, aderenti al “consolidato fiscale”, a società conduttrici in locazione dei predetti fabbricati, pure esse aderenti al medesimo “consolidato fiscale”, ed esercenti attività comprese nei codici ATECO elencati nella norma in commento. Il patrimonio delle società immobiliari di gestione deve essere costituito prevalentemente da immobili diversi dagli “immobili merce” e dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa; la prevalenza si misura a valori contabili.