Chiarimenti dell'AdE sulla "tregua fiscale"

27 Marzo 2023

Notizia Flash n° 19/2023

——Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di “tregua fiscale”, per tale intendendosi l’insieme delle norme contenute nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd “Legge di Bilancio 2023”) finalizzate a definire i rapporti pendenti tra Fisco e contribuenti. Di seguito si illustreranno le risposte fornite ai quesiti di maggior interesse.

Regolarizzazione di fatture elettroniche emesse in ritardo e/o con errori nel codice “natura”

——La fattura elettronica inviata tardivamente allo SDI (cioè oltre il 12° giorno) ma imputata correttamente alla liquidazione periodica di riferimento dà luogo a violazione considerata “formale” e pertanto regolarizzabile – se commessa entro il 31 ottobre 2022 – con il versamento di € 200,00 → l’indicazione è preziosissima (qualcuno è già stato raggiunto da una lettera di compliance da parte dell’AdE), ma occorre affrettarsi perché il termine del 31 marzo 2023 per la regolarizzazione è dietro l’angolo!

——L’errore nell’indicazione in fattura del codice “natura” – beninteso, in assenza di evasione d’imposta – è stato invece qualificato come “violazione meramente formale”, quindi non sanzionabile.

Non sono definibili in modo agevolato gli atti di sola contestazione di sanzioni

——Nessuna possibilità di accesso alla definizione agevolata – con riduzione delle sanzioni a 1/18 – per gli atti di mera irrogazione di sanzioni → restano definibili con la riduzione delle sanzioni a 1/3.

Definibili gli “avvisi bonari” anche in caso di “lieve inadempimento”

——Viene confermato che, anche in caso di pagamento della rata entro 7 giorni dalla sua scadenza e/o di versamento insufficiente entro il limite di tolleranza del 3% (e di € 10.000) e/o di tardivo versamento di una rata successiva alla prima purché entro il termine della successiva, il contribuente non perde il beneficio della riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% in caso di notifica di “avviso bonario”.

Atti emanati a seguito di “controllo formale” definibili solo con “ravvedimento speciale”

——Il “controllo formale” (ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73) è quello con il quale il Fisco accerta la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi con la documentazione in possesso del contribuente (è spesso usato per controllare lo scomputo delle ritenute fiscali, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito): la circolare esclude che la violazione constatata con tale modalità accertativa possa essere definita con “adesione” o per “acquiescenza” → per beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/18 l’unica alternativa, nel caso si individuino irregolarità in occasione della produzione documentale, è quella di ricorrere al “ravvedimento speciale” prima della notifica dell’avviso bonario.

La “rottamazione-quater” (per ruoli > € 1.000) va richiesta anche se non si deve versare nulla

——Viene precisato che la “rottamazione-quater” (per ruoli consegnati fino al 30 giugno 2022) va richiesta anche se nulla risulta dovuto → attenzione a non ritenere che vi sia un qualche automatismo!

Violazioni contenute in Pvc notificati entro il 31 marzo 2023 definibili anche in futuro

——Le violazioni contenute in Pvc notificati (cioè consegnati) entro il 31 marzo 2023 potranno essere definite in modo agevolato – con la riduzione della sanzione a 1/18 – anche in futuro, indipendentemente dal soggetto (contribuente o Amministrazione finanziaria) che si attiverà per chiedere l’adesione. Ma attenzione! La proposta di adesione – da chiunque provenga – dovrà sempre riguardare il Pvc, non l’eventuale avviso di accertamento nel frattempo notificato.