Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

3 Aprile 2023

Notizia Flash n° 21/2023

——Con l’art. 23 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (cd “Decreto bollette”) viene introdotta una speciale causa di non punibilità di taluni reati tributari strettamente legata alle definizioni consentite dalla “tregua fiscale” regolata dalla Legge di Bilancio per il 2023.

——Siamo quindi di fronte ad una norma destinata ad avere un’applicazione limitata nel tempo.

——I reati tributari interessati sono quelli di:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate, per un ammontare superiore ad € 150.000 per ciascun periodo d’imposta, entro il termine di presentazione del Mod. 770 (art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000);
  • omesso versamento di IVA, per un ammontare superiore ad € 250.000 per ciascun periodo d’imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto IVA relativo al periodo d’imposta successivo (art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000);
  • utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare annuo superiore ad € 50.000 (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000).

——La norma a regime (art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000) pone due vincoli al conseguimento del beneficio della non punibilità dei sopracitati reati tributari: a) il versamento della totalità degli importi dovuti (imposte + interessi + sanzioni) va eseguito prima dell’apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio penale; b) in caso di rateazione in corso sono concessi dai tre ai sei mesi di tempo per completarla. È evidente quanto tali vincoli siano stringenti solo ove si considerino le lunghe rateazioni concesse dalle modalità di definizione offerte dalla “tregua fiscale”.

——E qui entra in scena l’art. 23 del “Decreto bollette”, il quale scardina i citati vincoli prevedendo che il beneficio della non punibilità dei sopra elencati reati tributari possa essere ottenuto:

  • attraverso tutti gli istituti previsti nell’ambito della cd “tregua fiscale”, purché ne vengano rispettate le modalità e i termini → questo significa che l’integrale pagamento degli importi richiesti non dovrà essere accelerato ma dovrà rispettare le scadenze previste dalle varie modalità di definizione proposte dalla Legge di Bilancio per il 2023;
  • completando le procedure di definizione prima della pronuncia della sentenza di appello.

——La disposizione – che, lo sottolineiamo ancora una volta, essendo legata alle definizioni dei rapporti tributari previste dalla cd. “tregua fiscale”, ha natura temporanea – richiede un coordinamento tra contribuente, autorità giudiziaria e amministrazione finanziaria: è previsto che il contribuente dia immediata comunicazione, all’autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informi l’Agenzia delle Entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

——Ciò determina la sospensione del procedimento penale sino al momento in cui il giudice viene informato dall’Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.