Lo "spalmacrediti" dei bonus edilizi

26 Aprile 2023

Notizia Flash n. 24/2023

——Analogamente alla possibilità offerta dalla legge di conversione del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 di “diluire” in 10 anni la detrazione fiscale per gli interventi agevolabili con il “Superbonus” effettati nel solo anno 2022, con il provvedimento n. 132123 emanato in data 18 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di “spalmare” su 10 anni l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da talune tipologie di interventi edilizi.

——Il beneficio in commento spetta al fornitore/prestatore (in caso di “sconto in fattura”) e all’acquirente (in caso di “cessione del credito”) relativamente ai soli interventi previsti dalla normativa in materia di “Superbonus”, di abbattimento delle barriere architettoniche e di “Sismabonus”.

——Le relative opzioni – per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” – devono essere state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 marzo 2023.

——Il provvedimento stabilisce, per tali beneficiari, la possibilità di “diluire” la compensazione della quota residua di ciascuna rata annuale, non ancora utilizzata in compensazione ed anche se acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, in dieci quote annuali di pari importo, con decorrenza dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria (esempio: la rata scadente nel 2023 può essere suddivisa in 10 rate da utilizzare in compensazione dal 2024 al 2033).

——Più in particolare, la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  1. agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo “sconto in fattura” inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi agevolabili con il “Superbonus”;
  2. agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi da “Superbonus”, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di “Sismabonus”.

——La relativa opzione va trasmessa, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023. A partire dal 3 luglio 2023 ci si potrà avvalere, per tale trasmissione, del servizio degli intermediari abilitati.

——Non sono ammessi indecisioni o ripensamenti: l’opzione è irrevocabile, e la relativa comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

——Anche l’utilizzo in compensazione delle rate va attentamente monitorato: ogni rata deve tassativamente essere utilizzata in compensazione nel proprio anno solare di riferimento, dopo di che viene definitivamente persa (non può infatti essere usufruita negli anni successivi, né chiesta a rimborso). Inoltre ogni rata non può essere ceduta, né ulteriormente “ripartita”.

——Agevolazione, dunque, da maneggiare con cura.