Investimenti 4.0 e obbligo di mantenimento requisiti

2 Maggio 2023

Notizia Flash n. 25/2023

——Da alcuni anni le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali acquistati per trasformare l’azienda in chiave tecnologica e digitale 4.0 godono di agevolazioni fiscali: dall’iperammortamento (consistente in una maggiorazione della deduzione fiscale a titolo di quota di ammortamento) – in vigore nel triennio 2017-2019 – si è passati al credito d’imposta (bonus da utilizzare in compensazione nel Mod. F24) – a partire dal periodo d’imposta 2020.

——Come noto, il beneficio fiscale viene riconosciuto al soddisfacimento di alcuni requisiti:

  • i beni agevolabili devono essere inclusi nell’elenco riportato nell’allegato A annesso alla Legge n. 232/16 (Legge di bilancio 2017), che li raggruppa in tre categorie:
    • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
    • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
    • dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»;
  • va predisposta una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ovvero, per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui alla normativa sopra richiamata ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura → perizia e attestazione è opportuno siano corredati di un’analisi tecnica, per i cui contenuti sia fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 (cap. 6.3);
  • devono essere attivate l’entrata in funzione e, soprattutto, l’interconnessione del bene 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura à il beneficio fiscale decorre proprio dall’avvio dell’interconnessione.

——La sussistenza di tutti tali requisiti non è sufficiente ricorra solo al momento di dare avvio al beneficio fiscale, ma necessita di essere mantenuta per tutto il periodo di durata del bonus.

——Questa precisazione – contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021 (cap. 5.4) – deve essere tenuta ben presente: è onere della società beneficiaria – afferma l’Agenzia delle Entrate nel documento sopracitato – di “documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

——Il punto che sembra essere il più spinoso, è rappresentato dai contenuti di tale reportistica: inviare i resoconti, scaricati direttamente dal portale di interconnessione (per i beni che utilizzano tale fattispecie di trasferimento dati), potrebbe non essere di facile attuazione, seppur indispensabile. Al fine di rendere la documentazione più solidamente conforme alle richieste normative, ai predetti resoconti sarebbe opportuno allegare specifici report/verbali periodici, in cui i dati trasmessi dal sistema di interconnessione vengano analizzati, rielaborati e riclassificati, verificandone la congruità ed estrapolando le informazioni effettivamente utili a conferma degli standard richiesti.

——Diversamente, si rischia la revoca del bonus, con sanzioni ed interessi al seguito.