Bonus edilizia: novità del D.L. "Blocca crediti" convertito

18 Aprile 2023

Notizia Flash n. 23/2023

——La conversione in legge del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 – quello, per intenderci, che ha bloccato gli sconti in fattura e le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi – è stata l’occasione per mitigare, almeno in parte, la portata devastante delle disposizioni introdotte con la citata norma.

——Di seguito commentiamo i principali punti sui quali è intervenuta la Legge 11 aprile 2023, n. 38, entrata in vigore il 12 aprile 2023:

  • il termine per il completamento dei lavori nelle unità unifamiliari e in quelle indipendenti, per accedere alla detrazione del 110%, è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 → la norma si riferisce a lavori già avviati, per il quali al 30 settembre 2022 era stato raggiunto il 30% del s.a.l.;
  • le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito continuano ad essere ammesse per:
    • le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
    • i lavori non ancora iniziati ma per i quali è stato versato un acconto entro il 16 febbraio 2023;
    • i lavori non ancora iniziati ma regolati da un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetti dei lavori → la data (antecedente al 17 febbraio 2023) di tale accordo dovrà essere attestata dalle parti con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    • i cd. “bonus acquisti” per i quali alla data del 16 febbraio manchi il preliminare registrato o la stipula del contratto di compravendita → è sufficiente l’avvenuta richiesta del titolo abilitativo;
    • le varianti ai lavori, ancorché presentate dopo il 16 febbraio 2023;
  • la comunicazione dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023, potrà essere eseguita entro il 30 novembre 2023 – usufruendo dell’istituto della “remissione in bonis” – con il pagamento di una sanzione di € 250,00 → la possibilità è prevista solo se l’acquirente è una banca o un altro intermediario finanziario;
  • la detrazione delle spese sostenute nel solo anno 2022, per i soli interventi agevolabili con il “superbonus”, potrà avvenire in dieci rate anziché in quattro → tale opzione, prevista anche in caso di acquisto del credito d’imposta, andrà esercitata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2024 per i redditi dell’anno 2023 (quindi viene imposta l’attesa di un anno), e sarà concessa a patto di non indicare alcuna rata nella dichiarazione che verrà presentata quest’anno per i redditi del 2022;
  • i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi potranno essere utilizzati in compensazione anche con debiti di natura previdenziale e assistenziale → l’affermazione, che davamo tutti per scontata, ha richiesto una norma di “interpretazione autentica” per superare i dubbi sollevati da alcuni giudici del lavoro;
  • tra le norme di carattere interpretativo si segnalano le seguenti:
    • la soglia di € 516.000,00 per i lavori che richiedono l’attestazione S.O.A. deve essere calcolata con riferimento ad ogni singolo contratto di appalto o di subappalto;
    • per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus” la liquidazione dei lavori in base agli stati di avanzamento è meramente facoltativa e non obbligatoria.