La correzione degli errori contabili

20 Marzo 2023

Notizia Flash n. 17/2023

——Errare humanum est, e anche la contabilità non fa eccezioni.

——Innanzitutto ci domandiamo: cosa intendiamo per “errore”? Il principio contabile OIC n. 29 lo definisce come “l’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili”. Dunque, se non imputo a bilancio un costo per fattura da ricevere, pur avendo nel frattempo ricevuto il relativo documento dal fornitore, commetto un “errore”; se stimo per difetto un accantonamento a fondo rischi, in assenza di elementi utili per valorizzarlo, non commetto un “errore”.

——La procedura di correzione degli errori contabili è stata notevolmente semplificata dall’art. 8 del D.L. n. 73/22 (cd. “Decreto Semplificazioni”); le regole da tenere presenti – in vigore dal 22 giugno 2022 (e quindi applicabili, per la prima volta, ai bilanci attualmente in chiusura) – sono veramente poche.

——Una prima distinzione riguarda la “gravità” dell’errore commesso:

  • un errore è “rilevante” se, per dimensioni o natura, è in grado di influenzare le decisioni economiche assunte dai lettori del bilancio;
  • l’errore è invece “non rilevante” in caso contrario.

——Premesso che l’errore individuato nello stesso esercizio in cui è stato commesso si corregge con una scrittura contabile speculare a quella errata e con la successiva scritturazione contabile corretta del fatto di gestione, nel caso di errori commessi in esercizi precedenti dobbiamo distinguere due aspetti:

  • la correzione dell’errore sotto il profilo contabile → l’errore “rilevante” si corregge rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto1 (solitamente la voce “Utili portati a nuovo”), mentre quello “non rilevante” utilizzando i conti “Sopravvenienze attive” o “Sopravvenienze passive”;
  • la correzione dell’errore sotto il profilo fiscale → in caso di errore “non rilevante” non è richiesto nessun adempimento, poiché la sopravvenienza attiva o passiva imputata a Conto economico avrà piena rilevanza fiscale, mentre in caso di errore “rilevante” (che non incide sul Conto economico) si opererà una variazione fiscale in aumento (correzione di ricavo) o in diminuzione (correzione di costo) nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui verrà effettuata la correzione.

——Le semplificazioni sopra descritte soffrono, però, di due limitazioni:

  • non si applicano ai componenti negativi di reddito per i quali si è prescritto il relativo periodo d’imposta (ad esempio: nel bilancio dell’anno 2022 non si può correggere, con valenza fiscale, l’omessa contabilizzazione di un costo di competenza dell’anno 2015);
  • sono concesse solo ai soggetti che assoggettano il bilancio alla revisione legale dei conti.

——Per chi rimanesse escluso dalla semplificazione, resta la tortuosa (vecchia) strada della presentazione della dichiarazione integrativa, del ravvedimento operoso e del pagamento delle sanzioni.

1Dell’esercizio in cui si corregge l’errore (es. 2022) se esso è stato commesso nell’esercizio precedente (es. 2021), dell’esercizio precedente a quello in cui si corregge l’errore (es. 2021) se esso è stato commesso in epoca più remota (es. 2019).