Bonus energetici primo trimestre 2023

23 Marzo 2023

Notizia Flash n° 18/2023

——Si sta avvicinando la fine del mese di marzo ed è pertanto tempo per le imprese di cominciare a pensare al credito d’imposta per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale; con riferimento a tale bonus fiscale l’art. 1, commi 2-9 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ne ha previsto l’estensione al primo trimestre del 2023.

——Ciascun bonus è concedibile a condizione che il quarto trimestre del 2022 abbia fatto registrare un incremento > 30% del costo per kWh della componente energia elettrica o, rispettivamente, del prezzo di riferimento del gas naturale rilevato sul Mercato infragiornaliero (Mi-gas) e pubblicato dal Gestore dei mercati energetici, rispetto al dato riferito al quarto trimestre del 2019.

——Vale ancora la regola che, per coloro i quali avessero mantenuto nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 lo stesso fornitore di energia del quarto trimestre del 2019, è possibile inviare al medesimo una specifica comunicazione via Pec per chiedergli di effettuare i conteggi utili per la determinazione del credito d’imposta; il fornitore ha l’obbligo di rispondere entro 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento (nella fattispecie entro il 30 maggio 2023), ma sempre che il cliente gliene faccia espressa richiesta (non è previsto alcun automatismo).

——Chi non potesse avvalersi di tale supporto dovrà ricorrere al “fai da te”: in ciascuna bolletta dovrà individuare gli importi esposti in corrispondenza delle voci “Spese per la materia energia” e “Spesa per la materia gas naturale” e sincerarsi che il consumo indicato in bolletta sia “effettivo” e non “stimato” (in quest’ultimo caso si dovrà attendere la bolletta con l’indicazione del consumo effettivo).

——Premesso quanto sopra, i crediti d’imposta sono concessi per il primo trimestre del 2023 alle seguenti condizioni:

  • per imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 4,5 kW → credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023 (codice-tributo “7011”, anno “2023”);
  • per imprese con consumo medio di gas naturale < 1 GWh/anno → credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, effettivamente utilizzato nel primo trimestre del 2023 per usi diversi da quelli termoelettrici (codice-tributo “7013”, anno “2023”).

——I crediti d’imposta maturati nel primo trimestre del 2023 dovranno essere utilizzati in compensazione (o alternativamente ceduti – solo per l’intero loro ammontare – a terzi, che a loro volta li utilizzeranno in compensazione) tassativamente entro il 31 dicembre 2023.

——Come per gli analoghi bonus dei quali le imprese hanno beneficiato nel corso dell’anno 2022, anche i crediti d’imposta maturati nel primo trimestre del 2023 non sono imponibili ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.