Accessi fiscali con obbligo di motivazione

9 Settembre 2025

NOTIZIA FLASH N. 32/2025

——Quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza suonano al campanello di un’azienda per un accesso, il contribuente – oltre che ricordarsi di avere un professionista che lo può assistere in quel frangente – non deve dimenticare che esiste una specifica norma che lo tutela nella fattispecie: trattasi dell’art. 12 del D.lgs n. 212/00 (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”).

——In particolare, il comma 1 della citata disposizione esordisce affermando che “Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo”. Ed è proprio sulla motivazione dell’accesso che intendiamo soffermarci, perché c’è una significativa novità.

——Infatti, ancorché la norma – come si è visto – prevedesse già la necessità della sussistenza di motivazioni alla base dell’accesso, nei verbali consegnati ai contribuenti al termine del primo giorno dell’attività ispettiva si era soliti riscontrare l’indicazione di motivazioni spesso standardizzate.

——Con l’art. 13-bis, comma 1 del recente D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, è stato aggiunto all’art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 212/00 il seguente paragrafo: “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”.

——Precisiamo subito che la nuova norma è stata “dettata” dalla bocciatura dell’ordinamento italiano espressa dalla Corte europea per i diritti dell’uomo con la sentenza del 6 febbraio 2025 (causa n. 36617/18 Italgomme Pneumatici Srl e altri c. Italia), con la quale sono state mosse severe censure in ragione della portata eccessivamente ampia e non sufficientemente delimitata del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione domestica, nonché della mancanza di sufficienti garanzie procedurali poste a protezione di eventuali abusi o arbitrarietà, anche nell’ottica di un adeguato controllo giudiziario o comunque indipendente (ex ante e/o ex post) dei provvedimenti impugnati.

——In altre parole, la Corte ha stabilito che il quadro normativo nazionale:

  1. dovrebbe indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco e controlli fiscali nei locali commerciali e nei locali utilizzati per le attività professionali;
  2. dovrebbe chiaramente prevedere un effettivo controllo giurisdizionale di una misura contestata, con riferimento al rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata.

——La risposta del Legislatore nazionale è stata la disposizione che sopra abbiamo riportato nella sua interezza e che trova applicazione con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente al 2 agosto 2025. Dunque, un “cerotto”, di fronte ad una ferita assai più ampia, perché non riconosce ancora un diritto effettivo all’impugnazione dell’accesso ispettivo.

——Comunque sia, il momento dell’accesso dei verificatori in azienda diventa ancor più delicato, in quanto è la prima occasione, per il contribuente, di prendere conoscenza delle motivazioni dell’accesso e, quindi, di appurare il contenuto motivazionale riportato nell’ordine di accesso, del quale il contribuente ha diritto di richiedere l’esibizione. L’eventuale mancanza o insufficienza della motivazione potrà essere tempestivamente eccepita nel p.v. redatto al termine dell’accesso.