Nuovi limiti per il "regime forfettario"

13 Gennaio 2023

Notizia Flash N. 3/2023

——Con l’art. 1, comma 54 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) vengono apportate due modifiche alla normativa che disciplina il cd “regime forfettario”.

——Ci riferiamo a quel regime semplificato1, cui possono accedere imprenditori e professionisti, che assoggetta il reddito – determinato forfettariamente applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività standard fissato dal Legislatore a seconda dell’attività esercitata – ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef con l’aliquota del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività).

——Innanzitutto viene alzata l’asticella del limite di ricavi/compensi entro i quali si è ammessi al “regime forfettario”: da € 65.000,00 essa sale a € 85.000,00. Per verificare la sussistenza di tale requisito gli imprenditori individuali devono guardare ai ricavi conseguiti ed i professionisti ai compensi percepiti nell’anno solare precedente, operando il ragguaglio ad anno in caso di primo esercizio di attività.

——Questo significa che chi nel 2022 avesse superato la vecchia soglia di € 65.000,00 di ricavi/compensi ma non la nuova di € 85.000,00, potrà permanere nel “regime forfettario” anche nell’anno 2023.

——L’altra novità concerne la fissazione di una soglia di ricavi/compensi oltrepassata la quale si decade immediatamente dal regime agevolato, senza attendere la fine dell’anno (come invece avveniva con la precedente versione della norma): tale limite è stato fissato nell’importo di € 100.000,00.

——Si considerino, a titolo di esempio, le seguenti tre situazioni, nelle quali si ipotizza il caso di un professionista in “regime forfettario” che:

  1. percepisce nell’anno 2023 compensi non superiori a € 85.000,00 → tale soggetto sarà qualificato come “forfettario” per tutto l’anno 2023 ed anche nel 2024 potrà permanere nel regime agevolato;
  2. percepisce nell’anno 2023 compensi superiori a € 85.000,00 ma inferiori a € 100.000,00 → tale soggetto sarà qualificato come “forfettario” per tutto l’anno 2023 ma transiterà nel regime ordinario a partire dall’anno 2024;
  3. percepisce nell’anno 2023 compensi superiori a € 100.000,00 → tale soggetto determinerà l’intero reddito dell’anno 2023 in modo ordinario e, a partire dall’operazione effettuata che comporta il supero del predetto limite, assoggetterà il compenso ad IVA (e, con ogni probabilità, anche a ritenuta, ove applicabile). La sua contabilità IVA sarà dunque caratterizzata nella prima parte dell’anno dall’emissione di fatture non soggette ad IVA (con richiamo al regime disciplinato dall’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/14), e successivamente dall’emissione di fatture imponibili ai fini IVA.

——Alla luce delle novità sopra descritte il “regime forfettario” – come risulta “ridisegnato” con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 – si presenta particolarmente appetibile per imprenditori e professionisti con strutture aziendali leggere (o comunque dotati di organizzazioni poco onerose), e la convenienza aumenta con il crescere del livello dei ricavi/compensi realizzati (ove la progressività dell’Irpef si fa più pesante rispetto all’aliquota “flat” del regime agevolato).

——Non dimentichiamo, dulcis in fundo, che i contribuenti in “regime forfettario” che sono iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS possono chiedere (entro il termine del 28 febbraio) la riduzione del 35% dei relativi contributi da versare (con impatto sulla pensione solo ove non si versi almeno la quota di contribuzione fissa sul minimale).

1Disciplinato dall’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/14