Citazione tax credit investimenti su d.d.t.

1 Giugno 2022

Notizia flash n. 9/2022

——La presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ha permesso alla medesima di fornire una precisazione della quale non sarà contento nessuno.

——Come noto tra gli adempimenti richiesti dalla legge per accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (sia 4.0 che non) vi è anche quello di riportare sulle fatture il relativo richiamo normativo; ciò può avvenire con una dicitura del tipo:

  • Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 184 a 194 della Legge n. 160/2019” per gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020, oppure
  • Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della Legge n. 178/2020” per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022.

——La dicitura, ove non riportata sulla fattura elettronica, può esservi aggiunta con un documento informatico da unire all’originale oppure può essere riprodotta sulla copia cartacea della fattura con un timbro o anche con scritta indelebile a mano. Il tutto, naturalmente, deve avvenire prima dell’inizio di qualsivoglia controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

——Nella risposta ad interpello n. 270/2022 l’Agenzia delle Entrate – dopo aver richiamato il dettato normativo (che, letteralmente, afferma che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter1) – precisa che tale dicitura deve essere riportata anche sul d.d.t., mentre non è necessaria sul verbale di collaudo/interconnessione.

——Il chiarimento di fatto impone – oltre l’adeguamento del modus operandi per il futuro – anche la regolarizzazione dei documenti pregressi, soprattutto ove si tenga conto che la mancata presenza della dicitura espone il contribuente al rischio di revoca del bonus fiscale.

——Ai meno “volenterosi” nel seguire l’implicito invito di cui sopra ricordiamo che, in presenza di d.d.t., la fattura non necessariamente deve richiamarlo – lo SDI, infatti, non effettua alcun tipo di controlli sull’effettiva presenza del numero e della data del d.d.t. negli specifici campi previsti nel tracciato di fattura elettronica – tuttavia è prassi consolidata e diffusa che la fattura differita richiami gli estremi del d.d.t emesso, con la conseguenza che il collegamento univoco tra d.d.t., fattura e richiamo alla norma agevolativa riportato su quest’ultima ha modo comunque di realizzarsi per le finalità di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

——Il nuovo adempimento pare dunque un’inutile duplicazione, ma ignorarlo può essere pericoloso.


1L’istanza di interpello si riferisce alla fattispecie di acquisto di bene agevolabile ai sensi della Legge n. 178/20, ma un testo identico si ritrova anche nella Legge n. 160/19, ove naturalmente il richiamo è ai commi da 184 a 194 dell’art. 1 della predetta legge.