Stampa Scritture Contabili

2 Maggio 2022

Notizia Flash n. 5/2022

——Nonostante la tenuta delle scritture contabili sia ormai ovunque gestita in modo elettronico, per l’Agenzia delle Entrate è ancora obbligatoria la stampa delle medesime su supporto cartaceo.

——L’anacronistica affermazione è contenuta nella risoluzione n. 16/E pubblicata in data 28 marzo 2022 e non è un caso isolato, ma fa seguito ad un parere conforme contenuto nella risposta all’interpello n. 236 del 2021.

——Secondo l’Amministrazione finanziaria la tenuta delle scritture contabili con modalità elettroniche è considerata “regolare” – senza la necessità della loro stampa su carta – solo fino alla scadenza del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – quindi solo fino al 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di riferimento (ad esempio: le scritture contabili riferite all’anno 2021 sono considerate “regolari”, anche in assenza della loro stampa su carta, solo fino al 28 febbraio 2023); entro la predetta data il soggetto tenutario delle scritture contabili deve decidere se:

  • conservarle in formato digitale (secondo le modalità stabilite dal D.M. 17 giugno 2014)1, oppure
  • stamparle su supporto cartaceo.

——Beninteso, in caso di verifica tributaria la stampa può essere richiesta dai funzionari accertatori anche prima del predetto termine di tre mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

——Per coloro i quali la scelta tra le due opzioni costituisse a tutt’oggi un “bel dilemma”, si consiglia senza indugio la soluzione informatica: al risparmio di spazio fisico si aggiungono un minor costo in termini di imposta di bollo (calcolata sul numero delle registrazioni e non sulle pagine stampate2) e una maggior facilità nel futuro accesso ai dati.


1Garantendo le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità del documento posto in conservazione; il processo di conservazione digitale si conclude con l’apposizione della firma digitale e della marca temporale.

2L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni 100 pagine stampate (o frazione) ovvero ogni 2.500 registrazioni memorizzate (o frazione). In caso di stampa su carta il pagamento va eseguito mediante marche da bollo oppure Mod. F23 (codice tributo “458T”), mentre in caso di tenuta delle scritture contabili in modalità informatica il pagamento va effettuato mediante Mod. F24 (codice tributo “2501”) entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio (29/30 aprile).