Trasferimento del “controllo” sotto tiro del Fisco nelle successioni

7 Aprile 2026

NOTIZIA FLASH N. 18/2026

——La norma che esenta dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di partecipazioni di controllo è spesso attenzionata dalla giurisprudenza (evidentemente perché, ancor prima, la sua concreta attuazione è finita nel mirino dell’Amministrazione finanziaria).

——Ci riferiamo all’art. 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346/90, il quale dispone quanto segue: “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (…) a favore dei discendenti e del coniuge, (…) di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni (…) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente”. A sua volta, la norma del Codice civile richiamata dispone quanto segue: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

——Di recente la Corte di Cassazione si è occupata, in due occasioni, di valutare la sussistenza del requisito del controllo in capo a partecipazioni trasferite sia inter vivos che mortis causa.

——Nella vicenda decisa con l’ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6616, un padre donava ai due figli, in proprietà indivisa, la nuda proprietà del 100% di una quota di S.r.l. riservandosi, quale usufruttuario, il diritto di voto per le delibere aventi ad oggetto la distribuzione degli utili. Dunque, pur trasferendo il controllo della società ai figli, quando si trattava di dividendi il padre poteva ancora dire la sua.

——Giudicando la vertenza (l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la spettanza dell’esenzione qui in commento), la Corte di Cassazione afferma che il “controllo” della società – da acquisire o integrare – va inteso come possesso della maggioranza dei voti (50%+1) esercitabili, in sede di assemblea ordinaria, per deliberare su tutte le materie indicate nell’art. 2364 del Codice civile (approvazione del bilancio; nomina degli organi sociali; determinazione del compenso di amministratori e sindaci; delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea; approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari). Nella fattispecie, una di tali materie – la deliberazione sulla distribuzione degli utili che, ai sensi dell’art. 2433 del Codice civile, “è adottata dall’assemblea che approva il bilancio” – resta in capo al donante, per cui non si realizza il trasferimento del “controllo” della società nella totalità delle sue articolazioni.

——Con l’ordinanza del 21 marzo 2026, n. 6799, invece, viene esaminata una successione testamentaria nella quale una quota del 100% di una S.r.l. viene trasferita “in parti uguali ai legittimari” (i due figli del de cuius), in presenza peraltro di una clausola statutaria che prevedeva la necessità dell’unanimità dei voti per qualsiasi decisione.

—–La Corte di Cassazione viene chiamata a decidere se la presenza di tale clausola potesse parificare il funzionamento dell’organo collegiale della S.r.l. a quello di una società di persone, in tal modo bypassando il requisito del “controllo” (che non è previsto per il trasferimento di partecipazioni in società di persone). Ma la risposta dei giudici è stata negativa: ad ogni erede era stata trasferita una quota del 50%, pertanto non sufficiente ad integrare il requisito del “controllo di diritto” richiesto dalla norma in commento; anzi, la clausola statutaria, stabilendo che ciascun socio aveva bisogno del voto dell’altro per deliberare, confermava che la singola partecipazione trasferita non era di controllo.