NOTIZIA FLASH N. 19/2026

——A distanza di una sola settimana dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 – che aveva notevolmente “ridimensionato” la misura del credito d’imposta “Transizione 5.0” – il D.L. 3 aprile 2026, n. 42 interviene nuovamente sul bonus fiscale in commento, riportandolo (quasi) alla misura originaria.
——Come si ricorderà, l’art. 8 del D.L. n. 38/26 aveva stabilito che i soggetti che, avendo presentato la “comunicazione di prenotazione” del credito d’imposta “Transizione 5.0” ed avendo ricevuto dal GSE l’informativa che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024, erano in attesa del liberarsi di nuove risorse per l’accesso al bonus fiscale, avevano diritto, in sostituzione dell’agevolazione fiscale attesa, ad un credito d’imposta pari al 35% dell’importo prenotato. In altre parole, veniva applicata la regola del “pochi, maledetti e subito”.
——Con l’art. 1, comma 1, n. 1) del D.L. n. 42/26 la misura del credito d’imposta “Transizione 5.0” – solo per coloro cui era stato comunicato l’esaurimento delle risorse – è riaumentata all’89,77% dell’importo richiesto con la “comunicazione di prenotazione”, con riguardo agli investimenti agevolabili (di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/16) e alle spese di formazione del personale.
——Non solo. Con l’art. 1, comma 1, n. 3) del D.L. n. 42/26 alle stesse imprese è concesso un ulteriore contributo in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH. Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con la “comunicazione di prenotazione” per le medesime spese.
——Le imprese certamente accoglieranno con soddisfazione la notizia del rifinanziamento del bonus fiscale. Ciò non di meno, non possiamo non biasimare la “leggerezza” con la quale, talvolta, vengono emanate norme in totale spregio della “buona fede” riposta, da coloro che avevano effettuato investimenti, nella normativa che li agevolava. Ricordiamo, infatti, che l’accesso a “Transizione 5.0” presuppone una scansione procedurale articolata: comunicazione preventiva al GSE, successiva comunicazione relativa agli ordini accettati con acconto almeno del 20%, comunicazione finale di completamento; il tutto tramite portale dedicato, con modelli vincolati e termini stringenti. A ciò si aggiungono le certificazioni tecniche ex ante ed ex post, redatte nella forma della perizia asseverata, necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici e la conformità del progetto, oltre agli ulteriori oneri documentali collegati alla formazione del personale e, in certi casi, alla certificazione contabile.
——Al di là delle considerazioni di cui sopra, evidenziamo che:
- l’entità del credito d’imposta utilizzabile verrà comunicata dal GSE entro il 30 aprile 2026;
- il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante Mod. F24, decorsi almeno cinque giorni dalla comunicazione di cui sopra, e comunque entro il 31 dicembre 2026;
- il credito d’imposta non concorre al reddito imponibile IRES né alla base imponibile IRAP;
- il contributo, invece, è erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’arco del triennio 2026-28 sulla base delle informazioni fornite dal GSE, e necessiterà di un decreto attuativo.
