Non c’è pace per la base imponibile IVA delle permute

14 Luglio 2026

NOTIZIA FLASH N. 31/2026

——A distanza di pochi mesi dal precedente intervento normativo, il Legislatore mette di nuovo nel mirino la disciplina IVA della permuta: l’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/72, già modificato con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 138-139 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), viene nuovamente riscritto dall’art. 1 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, nel testo risultante a seguito della sua conversione in legge con la Legge 22 maggio 2026, n. 88.

——Ricordiamo, preliminarmente, il concetto di “permuta”: mentre per l’art. 1552 del Codice civile “La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”, per l’art. 11 del D.P.R. n. 633/72 la nozione è molto più ampia poiché si riferisce alle “cessioni di beni e (al)le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni” (datio in solutum).

——La permuta, ai fini IVA, è lo scambio di “bene contro bene”, di “bene contro servizio” o ancora di “servizio contro servizio”. In buona sostanza, siamo di fronte a una permuta quando il cedente di un bene (o il prestatore di un servizio) ha interesse a ricevere, dalla sua controparte, un bene o un servizio, in modo che le due prestazioni si condizionano reciprocamente: l’una viene effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.

——Ai fini IVA la permuta è trattata come una sorta di “doppia compravendita”, nella quale ogni prestazione assume rilevanza ai fini IVA. Ma come quantificare il “corrispettivo” di ciascuna prestazione? Nel testo vigente sino al 31 dicembre 2025 la norma considerava corrispettivo il “valore normale” (cioè il valore di mercato) dei beni e dei servizi scambiati, poi la Legge di Bilancio 2026 ha fatto riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ai “costi” (cioè al prezzo di acquisto dei beni da parte del fornitore ovvero alle spese sostenute dal beneficiario per l’ottenimento della prestazione).

——Se il criterio del “valore normale” era in conflitto con le norme europee (artt. 72, 73 e 80 della direttiva 2006/112/Ce), anche il criterio del “costo” non era immune da criticità, tra le quali la più “percepita” era la circostanza che l’applicazione del criterio rendeva conoscibile a controparte dati grazie ai quali era possibile evincere la marginalità dell’operazione.

——Si arriva, quindi, all’ennesima riscrittura della norma: con la conversione in Legge del D.L. n. 38/2026, l’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/72 statuisce ora che il “corrispettivo” delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi scambiati con la permuta, è determinato “dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”. Dunque, il focus si incentra sulla volontà delle parti, come del resto avviene per le operazioni dietro corrispettivo.

——In ogni caso – prosegue la nuova norma – “tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni”. Il criterio del costo, fatto “uscire dalla porta” con tutte le criticità che lo caratterizzano, rientra dunque “dalla finestra” come criterio residuale.

——Il nuovo testo normativo si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (quindi di fatto cancella la versione ex Legge di Bilancio 2026), ma è prevista una clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti adottati anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma.