Le permute alla prova della nuova base imponibile IVA

3 Marzo 2026

NOTIZIA FLASH N. 14/2026

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 138-139 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) viene riscritta la normativa IVA in materia di permuta; in particolare, viene modificato il testo dell’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/72.

——Innanzitutto, chiariamo bene il concetto di “permuta”: se, infatti, per l’art. 1552 del Codice civile “La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”, per l’art. 11 del D.P.R. n. 633/72 la nozione è molto più ampia poiché si riferisce alle “cessioni di beni e (al)le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni” (datio in solutum).

——La permuta, ai fini IVA, è lo scambio di “bene contro bene”, di “bene contro servizio” o ancora di “servizio contro servizio”, e non va confusa con un contratto misto (la cd. “permuta apparente”) in cui le prestazioni sono definite autonomamente e i relativi corrispettivi si compensano. In altre parole, siamo di fronte a una permuta quando il cedente di un bene (o il prestatore di un servizio) ha interesse a ricevere, dalla sua controparte, un bene o un servizio, in modo che le due prestazioni si condizionano reciprocamente: l’una viene effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.

——Chiarito ciò, passiamo alla novità normativa. Come noto, ai fini IVA la permuta è trattata come una sorta di “doppia compravendita”, nella quale ogni prestazione assume rilevanza ai fini IVA. Ma come quantificare il “corrispettivo” di ciascuna prestazione? La precedente versione della norma considerava corrispettivo il “valore normale” (cioè il valore di mercato) dei beni e dei servizi scambiati, ma tale disposizione era in conflitto con le norme europee (artt. 72, 73 e 80 della direttiva 2006/112/Ce), che ammettono tale criterio solo nei rapporti infragruppo.

——Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, il nuovo testo dell’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/72 statuisce che il “corrispettivo”, cioè il valore dei beni e dei servizi scambiati con la permuta, è “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”. In buona sostanza, tale valore – come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (causa C-33/93) – deve coincidere con quello che il beneficiario attribuisce ai beni e servizi acquisiti, ovvero quanto esso è disposto a pagare per tali beni e servizi.

——Il faro va dunque puntato sui costi sostenuti per l’acquisizione del bene/servizio dato in permuta come corrispettivo del bene/servizio ricevuto. Nel caso in cui venga dato in permuta un bene, “tale valore può essere soltanto il prezzo d’acquisto che il fornitore ha versato per l’articolo che egli dà a titolo gratuito come corrispettivo” (CGUE, causa C-33/93), mentre in caso di prestazione di servizi faranno parte del valore “tutte le spese sostenute dal beneficiario per l’ottenimento della prestazione (…), ivi comprese le spese per le prestazioni accessorie connesse alla fornitura dei beni” (CGUE, causa C-380/99). La relazione illustrativa al disegno di Legge di Bilancio specifica che rilevano tutti gli elementi di costo, nonché gli oneri diretti e indiretti, tra cui le spese accessorie (es. quelle di spedizione del bene), oltre che il tempo impiegato dal prestatore per realizzare il servizio permutato.

——La novella si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, ma è prevista una clausola di salvaguardia che lascia salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma.