Il commercialista può ancora dormire sonni tranquilli?

17 Marzo 2026

NOTIZIA FLASH N. 15/2026

——Più di un collega se lo domanda, soprattutto dopo i recenti arresti della Corte di cassazione (ordinanze n. 5635, 5636, 5638 e 5639 depositate il 12 marzo 2026), ma anche la clientela degli studi commerciali dovrebbe farne oggetto di qualche riflessione.

——Per chi si fosse “perso” la notizia, nei giorni scorsi la Corte di cassazione ha ritenuto responsabile dell’evasione d’imposta perpetrata da un cliente, oltre al contribuente, anche il commercialista – tenutario della contabilità del cliente – che si era limitato al semplice invio della dichiarazione dei redditi (ove venivano portati “in deduzione costi non documentati per compensi corrisposti per prestazioni occasionali o [dedotti] in misura piena costi per acquisti di carburante che andavano detratti nella percentuale stabilita dalla legge” – estratto dell’ordinanza n. 5635), e non già anche alla sua elaborazione.

——C’è da preoccuparsi di queste decisioni? Esse vanno certamente contestualizzate. Nella fattispecie dell’ordinanza n. 5635 il professionista teneva la contabilità di una ditta individuale di pulizie e si era limitato alla mera trasmissione telematica della dichiarazione (evidentemente indicando, con l’apposito codice, che essa era stata predisposta dal cliente). Già il contesto che i giudici della Corte di Cassazione si sono trovati ad esaminare – peraltro dopo due gradi di giudizio favorevoli al professionista – desta più di una perplessità: per quale ragione il titolare di un’impresa di pulizie dovrebbe avventurarsi nella predisposizione della dichiarazione dei redditi della propria ditta individuale quando si è affidato ad un commercialista per la tenuta delle scritture contabili della medesima? Per inciso, le altre tre sentenze sono riferite al medesimo professionista e ad altrettanti altri suoi clienti.

——Chiarito il contesto nel quale è maturata la decisione di legittimità, non è difficile comprendere il percorso argomentativo seguito dalla Corte di cassazione, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente (…) allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c.”.

——Dunque, la Corte di cassazione non sta affermando la responsabilità a 360° del commercialista per le violazioni riferite alle dichiarazioni dei redditi dei suoi clienti, ma sta solo dicendo che tale responsabilità va affermata allorquando alla prestazione (anche solo) di invio della dichiarazione dei redditi si affianchi quella di tenuta delle scritture contabili. Il professionista tenutario della contabilità è certamente nella condizione di “conoscere” i numeri sottostanti agli importi esposti in dichiarazione.

——Al di fuori delle fattispecie – un po’ “patologiche” – esaminate nelle ordinanze in commento, va ribadita la responsabilità esclusiva del cliente per i contenuti delle proprie dichiarazioni di redditi, ancorché elaborate e/o presentate per il tramite di uno studio professionale, potendosi valutare un eventuale “concorso” del professionista solo in casi estremi (es. quelli aventi rilevanza penale).