NOTIZIA FLASH N. 16/2025

——Quando una società sostiene un costo per una prestazione professionale e paga una parcella, sotto il profilo fiscale l’operazione genera effetti che, a seconda del punto di vista (quello della società-committente e quello del professionista-prestatore), non sono sempre allineati per le casse erariali.
——Ci riferiamo al fatto che, mentre la società deduce il costo per “competenza”, il professionista tassa il ricavo per “cassa”, perché così dice il TUIR: da una parte la società deve considerare (art. 109 TUIR) la data in cui la prestazione è ultimata ovvero, in caso di corrispettivi periodici, la data di maturazione dei medesimi, mentre dall’altra il professionista (art. 54 TUIR) deve guardare alla data di incasso del corrispettivo della prestazione resa.
——Tutto, sappiamo, fila liscio durante l’anno solare, mentre il disallineamento tra i due criteri si manifesta (spesso e volentieri) a cavallo d’anno: la parcella, riferita a prestazioni già concluse, viene pagata dalla società a fine dicembre e, complice la valuta, viene incassata dal professionista a gennaio. Risultato: la società deduce il costo un anno (= periodo d’imposta) prima che il professionista lo dichiari al fisco, con buona pace delle casse erariali, che “subiscono” l’effetto di tale disallineamento.
——A questa situazione il Legislatore ha posto rimedio con l’art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 che, nel riscrivere l’art. 54 TUIR, in coda al comma 1 ha previsto quanto segue: “Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”.
——Dunque, il principio di “cassa”, per il professionista, viene derogato quando l’incasso della parcella si verifica nel periodo d’imposta successivo a quello della corresponsione del compenso da parte della società committente: in tal caso la tassazione del professionista non “segue” più la data dell’incasso bensì la data dell’effettuazione della ritenuta da parte della società (che coincide con il momento del pagamento della parcella – art. 25 D.P.R. n. 600/73). La CU elaborata dalla società e il quadro RE della dichiarazione dei redditi del professionista saranno dunque allineati.
——La nuova regola si applica già dall’anno 2024, quindi i corrispettivi incassati dai professionisti nei primi giorni del 2025, a fronte di pagamenti disposti dai loro committenti negli ultimi giorni del 2024, dovranno essere indicati (e tassati) dai primi nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nei prossimi mesi. La norma, in via transitoria, ha effetto anche per gli anni precedenti (2023, …) se la dichiarazione dei redditi del professionista fosse stata predisposta in modo conforme alla nuova disciplina: ma, ci si domanda, chi avrebbe avuto utilità ad anticipare di un anno la tassazione del compenso?
——Poiché è l’effettuazione della ritenuta, da parte del committente, a determinare temporalmente il momento impositivo per il professionista, il principio di “cassa” continuerà a trovare applicazione laddove il committente non sia un sostituto d’imposta (si pensi, ad esempio, ad un privato che paga al proprio commercialista la parcella per la redazione della dichiarazione dei redditi: su tale compenso non verrà operata alcuna ritenuta e quindi il professionista continuerà a dichiararlo con riferimento all’anno del suo incasso).
