WhatsApp può valere in un processo tributario?

11 Marzo 2025

NOTIZIA FLASH N. 15/2025

——Alleggeriamo, per una volta, i contenuti della periodica informativa di carattere tributario, per portare alla Vostra attenzione una riflessione generata da una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 1254 del 18 gennaio 2025) in merito alla possibile rilevanza processuale della moderna messaggistica “istantanea” (WhatsApp, sms, iMessage, ecc.).

——Nel caso concreto – un processo civile – i giudici sono stati chiamati ad esaminare una controversia su un contratto d’opera per la fornitura e l’installazione di serramenti, nella quale i messaggi WhatsApp erano richiamati ai fini della prova dell’esistenza del credito. Ebbene, nella fattispecie i messaggi di WhatsApp e gli sms, conservati nella memoria di un telefono cellulare, sono stati considerati ammissibili quale prova documentale a condizione che la parte contro la quale venivano prodotti non ne contestasse espressamente l’autenticità.

——Sullo stesso filone la sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 11197 del 27 aprile 2023, che ha ammesso la producibilità degli screenshot, sempre tenendo conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi.

——In ambito tributario si registra una sentenza di segno opposto (C.T.P. Reggio Emilia, n. 105/1/21 del 14 aprile 2021), riferita a messaggi scambiati con iMessage tra gli uffici amministrativi di una società e i clienti nel contesto di operazioni oggettivamente inesistenti. Nella fattispecie, i giudici hanno fatto riferimento ad un precedente in ambito penale (Cassazione penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49016) nel quale il collegio giudicante si era opposto all’acquisizione delle trascrizioni di messaggi WhatsApp in quanto la loro utilizzabilità era condizionata all’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni.

——In ambito penale l’orientamento più recente (Cassazione penale, sentenze 19 ottobre 2022, n. 39529 e 28 giugno 2023, n. 38678) è favorevole all’assunzione dei messaggi di WhatsApp quale prova documentale.

——La giurisprudenza formatasi in ambito civile e penale sembra dunque aprire la strada alla rilevanza della messaggistica “istantanea” (WhatsApp, sms, iMessage) quale fonte di prova documentale anche nel processo tributario. L’assunzione della prova dipende da due elementi:

  • l’autenticità della provenienza → il messaggio deve provenire da un dispositivo identificabile e la trasmissione e la conservazione non ne devono aver alterato il contenuto;
  • l’affidabilità e l’integrità del contenuto → la prova deve essere supportata da strumenti tecnici che attestino che il contenuto non sia stato alterato e rispecchi fedelmente la comunicazione originaria.

——Naturalmente, rimane fondamentale, pur nell’ambito del libero apprezzamento del giudice, un certo rigore nella valutazione dell’attendibilità, poiché si tratta di prove che coinvolgono la riservatezza dei soggetti coinvolti.