Finanziamento Soci senza imposta di registro?

13 Febbraio 2023

Notizia Flash n.11/2023

——Due recentissime sentenze della Corte di Cassazione (la n. 3839 e la n. 3841, entrambe dell’8 febbraio 2023) portano una gradita apertura nel cielo grigio della tassazione – ai fini dell’imposta di registro – degli atti aventi ad oggetto i finanziamenti erogati dai soci alle proprie società.

——Come noto, la normativa di riferimento è costituita:

  • per i verbali di Assemblea e i contratti di finanziamento sottoscritti contestualmente da entrambe le parti → art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86 → imposta di registro del 3%;
  • per i contratti di finanziamento perfezionati tramite scambio di corrispondenza1 → art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/86 → imposta di registro del 3% dovuta in “caso d’uso”; se il socio è una società scatta il principio di “alternatività IVA-registro” e l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (€ 200), sempre in “caso d’uso”;
  • accordi verbali → art. 3 del D.P.R. n. 131/86 → nessuna imposta di registro.

——Nei casi in cui la tassazione avviene in misura fissa o addirittura è esclusa, resta dietro l’angolo il pericolo che l’atto di finanziamento venga enunciato nel corpo di un successivo atto registrato (si pensi, ad esempio, alla delibera notarile di aumento del capitale sociale ove i soci effettuino, a titolo di apporto, la rinuncia a finanziamenti precedentemente erogati; oppure alla delibera notarile di copertura delle perdite con rinuncia dei soci ai propri finanziamenti): in tali casi scatta la disposizione contenuta nell’art. 22 del D.P.R. n. 131/86, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro relativamente all’atto a suo tempo non registrato (con applicazione di sanzioni in taluni casi).

——La norma (art. 22 del D.P.R. n. 131/86) richiede alcune condizioni: a) concreta citazione, nell’atto da registrare, dell’atto a suo tempo non registrato; b) entrambi gli atti devono essersi realizzati tra le stesse parti; c) limitatamente agli accordi verbali, che gli effetti dei medesimi non siano già cessati o non cessino con la stipula dell’atto che li enuncia.

——Il recentissimo doppio arresto della Corte di Cassazione si aggancia – nell’andare controcorrente rispetto alla giurisprudenza sino ad ora consolidatasi – proprio all’ultima condizione: più in particolare, gli Ermellini evidenziano che, con la rinuncia al proprio credito operata in sede di Assemblea chiamata a deliberare l’aumento del capitale sociale ovvero la copertura della perdita, vengono a cessare gli effetti dei finanziamenti erogati dai soci a seguito di un accordo verbale a suo tempo intervenuto con la società. Ciò impedirebbe il realizzarsi della condizione sub c) sopracitata e conseguentemente non sarebbe dovuta l’imposta di registro sul contratto verbale di finanziamento soci a suo tempo perfezionatosi.

——Come detto, trattasi di sentenza per ora isolata, dunque di “rondine che non fa primavera”, ma intanto prendiamo nota di questo punto a favore dei contribuenti. È ben vero che vale solo per gli “accordi verbali” – non così frequenti, vista la necessità di mettere “nero su bianco” le pattuizioni relative a interessi e termini di rimborso dei finanziamenti soci – ma certamente tale sentenza può essere di aiuto laddove, talvolta, del finanziamento ci si preoccupi solo in sede di esecuzione materiale del bonifico a favore della società.

1Ciascuna parte trasmette all’altra l’esemplare del contratto sottoscritto esclusivamente dal mittente.