Stralcio dei debiti iscritti a ruolo fino a 1.000 €

9 Febbraio 2023

Notizia Flash n. 10/2023

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 222-230 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) viene riproposto lo stralcio dei debiti di modesto ammontare affidati agli agenti della riscossione.

——Anche questa non è una novità nel panorama tributario; la norma ricalca parecchio le precedenti versioni, distinguendosi da esse poiché prevede una disciplina differenziata a seconda della tipologia di ente creditore.

——Lo stralcio dei debiti nei confronti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali opera automaticamente per quelli di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

——L’annullamento ha ad oggetto il debito residuo alla data del 1° gennaio 2023 e si riferisce all’importo dovuto per capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; naturalmente, quello che era stato versato fino al 31 dicembre 2022 resta definitivamente acquisito alle casse dell’ente creditore.

——Per la verifica del limite di 1.000 euro non si confonda la cartella di pagamento col singolo carico iscritto a ruolo: la cartella può riferirsi anche a più carichi iscritti a ruolo, e ognuno di essi è chiaramente individuabile nel corpo della cartella (es. sanzioni per IRPEF non versata e multa da Codice della Strada). Il limite di 1.000 euro si riferisce al singolo carico iscritto a ruolo, quindi è al suo ammontare che occorre guardare per verificare se rientri o meno nello stralcio.

——Sono escluse dall’annullamento le somme dovute per recupero aiuti di Stato, le sanzioni dovute a seguito di sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione.

——Per quanto riguarda, invece, i debiti nei confronti di altri soggetti (diversi dalle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali), lo stralcio – sempre riferito a carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 – si limita agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, agli interessi di mora e alle sanzioni. Il debito per capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica resta dovuto.

——Per tali ultimi debiti lo stralcio è comunque subordinato alla volontà dell’ente creditore di consentire l’applicabilità della normativa in commento ai loro crediti; ciò richiede, quindi, un accesso del debitore al sito Internet dell’ente creditore per verificare quale decisione sia stata assunta sul punto.

——Una terza fattispecie è costituita dalle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al Codice della Strada, diverse da quelle tributarie e previdenziali: per esse lo stralcio riguarderà solo gli interessi, mentre resteranno dovute le sanzioni (es. la multa del vigile) e le somme richieste per rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica. 

——Per tutte le partite oggetto di stralcio la legge dispone la sospensione dell’attività di riscossione fino alla data di annullamento del carico (31 marzo 2023).

——Lo stralcio, dunque, non richiede alcuna iniziativa da parte del debitore, fatta salva una salutare verifica, direi non prima del mese di luglio 2023, dell’effettivo annullamento dei carichi interessati.