Quando l’assoluzione nel “penale” fa stato nel “tributario”

21 Aprile 2026

NOTIZIA FLASH N. 20/2026

——Abbiamo già commentato, in passato, la disposizione contenuta nell’art. 21-bis del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”

——Torniamo sull’argomento perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 depositata in data 13 aprile 2026, ha meglio delineato il “perimetro” di legittimità della norma; in particolare, i giudici della Consulta hanno dovuto superare i dubbi sollevati dai giudici rimettenti in merito alla possibile disparità di trattamento tra contribuente e Amministrazione finanziaria dal momento che l’effetto del giudicato si ha solo in caso di assoluzione e non anche in caso di condanna penale.

——La norma – cd. “ne bis in idem” – impone al giudice tributario di considerare i fatti materiali, oggetto di sua valutazione, come sono stati definitivamente appurati nel giudizio penale. Ma ciò, secondo la Consulta, trova un limite quando la contestazione in giudizio si basa su presunzioni; mentre le presunzioni “semplici” devono essere – sia nel processo penale che in quello tributario – “gravi, precise e concordanti”, e pertanto non ostano all’estensione del giudicato dal “penale” al “tributario”, lo stesso non vale per le presunzioni “semplicissime” (quelle utilizzate per l’accertamento induttivo puro) che, essendo prive dei requisiti di cui sopra, non sono vincolanti per il giudice penale.

——Le cose cambiano quando l’accertamento tributario si basa su presunzioni “legali” (si pensi, ad esempio, alle presunzioni bancarie, alle esterovestizioni, alla residenza fiscale, all’evasione per investimenti esteri non dichiarati): in tal caso – afferma la Consulta – se l’imputato fornisce la prova contraria ed essa sia stata valorizzata ai fini del giudizio di assoluzione, allora la sentenza emessa nel procedimento penale avrà efficacia anche in quello tributario. Al contrario, l’assoluzione in assenza di ogni ragionevole dubbio sulla prova della colpevolezza non può traslarsi sul giudizio tributario, ed analogamente avverrà in presenza della inutilizzabilità di elementi probatori nel giudizio penale.

——La Corte costituzionale afferma che la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” va adottata sia ove “sia stata raggiunta la prova positiva della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell’imputato, sia anche nel caso di mancanza, o di insufficienza o di contraddittorietà della relativa prova” → quindi, l’assoluzione “per insufficienza di prove” fa sempre stato in sede tributaria (anche per una società, se nel giudizio penale è coinvolto il legale rappresentante).

——Per l’estensione del giudicato penale assolutorio il giudice delle leggi evidenzia dunque, in estrema sintesi, la necessità di identità degli strumenti probatori nei due processi: solo in tal caso la valutazione del giudice penale è omogenea a quella che avrebbe dovuto compiere il giudice tributario.

——La Consulta, infine, si è indirettamente pronunciata a favore dell’estensione del giudicato penale assolutorio sia con riferimento alle imposte che alle sanzioni, in tal modo sconfessando la Corte di cassazione (sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025) che limitava l’effetto favorevole alle sole sanzioni.

——Da ultimo, si evidenzia che l’estensione del giudicato penale al processo tributario va espressamente richiesta dal difensore nel ricorso o in appello, e non è pertanto automatica.