Le “sopravvenienze attive” non hanno automatismi

28 Aprile 2026

NOTIZIA FLASH N. 21/2026

——La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione fa luce sulla contabilizzazione e sulla tassazione delle “sopravvenienze attive”, che spesso vengono appostate in bilancio basandosi su “automatismi” invero privi dei relativi requisiti – contabili e/o fiscali – di iscrizione.

—–Procedendo in rigoroso ordine temporale, segnaliamo le ordinanze n. 11917 del 6 maggio 2025 e n. 13369 del 20 maggio 2025, nelle quali la Corte di cassazione afferma il principio di diritto secondo il quale “le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, (…) e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa”. Dunque, in presenza di un procedimento giudiziale, la sopravvenienza attiva rileva fin dal momento del deposito della decisione, senza attendere che si formi il giudicato, ma prestando attenzione alla circostanza che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia stata sospesa, sì da consentire, quantomeno in via potenziale, l’effettivo conseguimento della posta nel reddito del contribuente. Se i gradi successivi di giudizio si concluderanno diversamente, si rileverà, invece, una sopravvenienza passiva.

——Passiamo alla sentenza n. 27592 del 16 ottobre 2025, nella quale la Corte di cassazione afferma che la sopravvenienza attiva, “necessitando del sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione, idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione di un debito tra le passività, non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l’iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l’iscrizione di una sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui l’errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all’esercizio in cui l’iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità”. I giudici, dunque, non lasciano spazio alla cancellazione di debiti iscritti in contabilità per errore o con dolo, ma impongono la rettifica nell’esercizio nel quale la passività è stata iscritta.

——E, da ultimo, esaminiamo l’ordinanza n. 2885 del 9 febbraio 2026, che censura l’automatismo di trasformare in sopravvenienza attiva un debito rimasto iscritto in bilancio per lungo tempo. La massima afferma, infatti, che “In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione come sopravvenienza attiva imponibile ex art. 88 TUIR della sopravvenuta insussistenza di una passività iscritta in bilancio in precedenti esercizi, è necessario che la posizione debitoria sia effettivamente cessata per fatti sopravvenuti. La rinuncia alla prescrizione, ai sensi dell’art. 2937 c.c., presuppone che la prescrizione sia già compiuta, sicché l’Amministrazione finanziaria che invochi la trasformazione di un debito in sopravvenienza attiva per avvenuta prescrizione ha l’onere di dimostrare il decorso del termine prescrizionale applicabile. (…) La mera mancanza di documentazione del debito o di atti interruttivi della prescrizione non costituisce elemento sufficiente a presumere l’avvenuta prescrizione del diritto, in assenza della prova del decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge”. Dunque, anche se l’ordinanza in questione ha sconfessato le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria (che aveva “presunto” la prescrizione del debito dall’assenza di fatture e di atti interruttivi), il messaggio pare rivolto anche a talune prassi di “pulizia contabile” adottate dalle aziende: le sopravvenienze attive si registrano solo in presenza di fatti estintivi certi delle passività.