NOTIZIA FLASH N. 40/2025

——Tra le novità che “bollono in pentola” nel corpo del disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2026, vi è una norma che riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni.
——La disposizione attualmente in vigore (art. 86, comma 4, D.P.R. n. 917/86) prevede che, se il bene strumentale è posseduto da almeno tre anni – conteggiati a partire dal giorno di acquisto – ovvero la partecipazione (non “Pex”) è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci d’esercizio, la tassazione della plusvalenza realizzata con la loro cessione / risarcimento – non con l’assegnazione ai soci o con la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa – è spalmabile fino a cinque periodi d’imposta (compreso quello del realizzo).
——La norma all’esame del Parlamento prevede di aumentare da tre a cinque gli anni/esercizi di possesso del bene e di ridurre da cinque a tre i periodi d’imposta di “spalmatura” della plusvalenza.
——Poiché, però, la disposizione è assai più articolata di come l’abbiamo sopra riassunta, nello specchietto che segue si riepilogano i tempi di possesso e di rateazione delle diverse tipologie di asset:

——Come si sarà notato, non sono previste novità in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda; anche per le plusvalenze “Pex” (art. 87 D.P.R. n. 917/86) nulla cambia, e restano non rateizzabili.
——Resta confermata anche la norma che impone di operare la scelta, in merito alla rateazione e alla sua durata, in sede di dichiarazione dei redditi, tenendo presente che l’opzione riguarda solo l’IRES (non l’IRAP) e che può essere diversificata per ogni bene plusvalente. In mancanza di opzione in dichiarazione dei redditi la plusvalenza viene tassata per intero nell’esercizio di realizzo.
——Le novità in commento si applicheranno (beninteso, se troveranno conferma nel testo finale) alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta 2026 (per esercizi “solari”). Questo significa che non subiranno variazioni le rateazioni in corso riferite a plusvalenze realizzate fino a fine 2025.
——Il calcolo dell’acconto per l’anno 2026 col “metodo storico” dovrà già tener conto della novità.
——Tale decorrenza lascia ancora un po’ di tempo per valutare se sia opportuno (e possibile) anticipare la cessione di beni e/o partecipazioni (non “Pex”) plusvalenti entro la fine del corrente anno, in modo da poter accedere al più favorevole regime impositivo attualmente previsto.
