NOTIZIA FLASH N. 31/2025

——Con il D.M. 8 agosto 2025 il Legislatore ha reso operative le disposizioni (art. 1, commi 436-444 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di Bilancio 2025) riferite alla cd. “IRES premiale”, ovverosia al beneficio fiscale, valido per il solo periodo d’imposta 2025, che consiste nell’applicazione di un’aliquota IRES del 20% (anziché del 24%) sull’intero reddito imponibile che verrà realizzato nel periodo d’imposta 2025, a condizione che i soggetti interessati investano e assumano personale.
——In particolare, sulla base del testo del decreto (e della relativa Relazione illustrativa):
- i beneficiari della norma sono i soli soggetti IRES (in primis S.p.A e S.r.l.), con esclusione dei soggetti in liquidazione, di quelli che determinano il reddito con regimi forfetari (tra i quali le “società di comodo”) e di quelli che sono in contabilità semplificata; è, invece, ammesso chi aderisce al “concordato preventivo biennale” (non essendo assimilato ad un “forfetario”);
- l’utile netto risultante dal bilancio 2024 deve essere stato accantonato a riserva per almeno l’80% del suo ammontare → il decreto considera “accantonato” anche l’utile destinato a copertura di perdite; non è richiesta la destinazione ad una riserva ad hoc, ma la non distribuzione oltre il 20%;
- l’importo maggiore tra il 30% dell’utile netto 2024 accantonato e il 24% dell’utile netto 2023, con un minimo di € 20.000, deve essere investito in beni 4.0 o 5.0 nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 → la mancanza di un utile nell’esercizio 2023 non è ostativa all’accesso al beneficio, semplicemente farà venir meno uno dei limiti d’importo degli investimenti da effettuare;
- i beni oggetto di investimento non devono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all’estero fino al termine del quinto periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento (quindi fino alla fine del 2030, ovvero 2031 se gli investimenti verranno effettuati nel 2026) → in particolare, l’interconnessione dei beni 4.0 deve permanere per oltre la metà del “periodo di sorveglianza”; inoltre, in caso di dismissione dei beni anzitempo, il decreto introduce una “clausola di salvaguardia”, che consente di non perdere il beneficio fiscale se si effettua un nuovo investimento in un bene “sostitutivo” (sempre 4.0 o 5.0), il cui costo rileverà ai fini della rideterminazione del beneficio fiscale;
- il numero di unità lavorative per anno rilevato a dicembre 2025 non deve essere inferiore a quello medio del periodo dicembre 2022-novembre 2025, inoltre nell’esercizio 2025 devono essere effettuate nuove assunzioni, secondo i criteri del D.lgs. n. 216/23¹, che determinino un aumento almeno dell’1% rispetto alla media del 2024, con un minimo di una assunzione a tempo indeterminato;
- negli esercizi 2024 e 2025 non si deve aver fatto ricorso alla Cig, fatta eccezione per situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
——Oltre alla dismissione dei beni durante il “periodo di sorveglianza”, comporta la decadenza integrale dal beneficio anche la distribuzione delle riserve, nelle quali è stato accantonato l’80% dell’utile netto 2024, prima del 31 dicembre 2026 → tali riserve possono, invece, essere utilizzate a copertura di perdite, mentre è liberamente distribuibile la quota accantonata in eccedenza all’80%.
——Viene espressamente ammesso il cumulo del beneficio in commento con il bonus investimenti 4.0 o 5.0, ma prestando molta attenzione ad evitare che i vari bonus fiscali (riduzione aliquota IRES, credito d’imposta e relativa detassazione) non superino il costo dei beni agevolati.

