NOTIZIA FLASH N. 17/2025

——Oltre alle differenze su cambi da valutazione (delle quali ci siamo già occupati¹), un altro componente di reddito, la cui disciplina fiscale è stata oggetto di recente modifica, sono i contributi in conto capitale; di essi si è occupata la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 192/24, che ha modificato il contenuto dell’art. 88, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 917/86.
——Innanzitutto, chiariamo bene l’ambito applicativo: i contributi in conto capitale (detti anche “a fondo perduto”) sono “gli apporti di risorse finanziarie che si pongono il fine di rafforzare la posizione competitiva del beneficiario, favorendone l’incremento della capacità produttiva, promuovendo la qualificazione del personale e l’innovazione di prodotto e di processo”². La loro concessione non si correla ad una specifica destinazione, essendo finalizzata a rafforzare i mezzi patrimoniali a disposizione dell’impresa.
——Non vanno confusi né con i contributi in conto esercizio (che sono i “conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al finanziamento di esigenze di gestione”³ – vedi, ad esempio, i recenti “bonus energetici”) né con i contributi in conto impianti (che sono una sottocategoria dei contributi in conto capitale specificamente finalizzata a supportare l’acquisto di beni ammortizzabili – vedi, ad esempio, i crediti d’imposta per acquisti di beni strumentali nuovi e i bonus “4.0” e “5.0”).
——Sotto il profilo fiscale i contributi in conto capitale hanno la natura di sopravvenienze attive, e difatti vengono disciplinati nell’ambito dell’art. 88 del D.P.R. n. 917/86, appunto titolato “Sopravvenienze attive”. Il criterio di tassazione è quello di “cassa”, quindi il contributo in conto capitale concorre al reddito imponibile del soggetto percipiente nell’anno in cui esso viene incassato.
——Per i contributi incassati fino al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la disciplina sino ad ora conosciuta, e cioè la possibilità di scegliere tra la tassazione in unica soluzione nel periodo d’imposta di incasso del contributo e la tassazione spalmata – in quote costanti – fino a un massimo di cinque periodi d’imposta.
——Invece, per i contributi in conto capitale incassati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 – quindi, a partire dall’anno 2024 – l’assoggettamento a imposizione dei contributi in conto capitale non potrà più essere diluito nel tempo, bensì dovrà avvenire in unica soluzione nel periodo d’imposta di incasso del contributo. In tal modo si allineano la gestione contabile e quella fiscale del contributo, esaurendosi entrambe nell’esercizio di incasso.
——Per espresso rinvio operato dall’art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 917/86, anche i contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche devono essere trattati, fiscalmente, come i contributi in conto capitale, concorrendo al reddito imponibile, dal 2024, per intero nel periodo d’imposta di incasso.
——Quindi, convivranno due distinti criteri di tassazione: per i contributi incassati “ante 2024” verranno annualmente tassate le quote (generalmente i “quinti”) nelle quali è stata ripartita la dilazione, mentre i contributi incassati “dal 2024” saranno tassati interamente nel periodo d’imposta di incasso.

