NOTIZIA FLASH N. 18/2025

——Tranquilli, nessun pericolo di borseggiatori in agguato! Ma l’attraversamento del confine di Stato richiede, da qualche mese a questa parte, un’attenzione in più ai cd. “valori al seguito”. È la conseguenza dell’entrata in vigore del D.lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, con il quale il Legislatore italiano si è adeguato al Regolamento 2018/1672/Ue in materia di controlli sul denaro contante in entrata nel o in uscita dall’Unione europea. Ma, attenzione! La disciplina è stata estesa anche ai movimenti di denaro tra l’Italia e gli altri Paesi Ue; quindi, vale per tutte le entrate/uscite di denaro dal territorio nazionale.
——È noto che, quando si varca il confine di Stato, vige la norma che obbliga a dichiarare alle autorità doganali il trasporto al seguito di denaro di importo pari o superiore alla soglia di € 10.000,00.
——Il primo aspetto da considerare è la nozione stessa di “denaro”: il decreto non si riferisce solo al “contante” (banconote e monete), bensì a tutti gli strumenti negoziabili al portatore, che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: si pensi, ad esempio, ai traveller’s cheque, alle carte prepagate, agli assegni, ai vaglia cambiari, agli ordini di pagamento senza il nome del beneficiario (il cui trasferimento avviene mediate semplice consegna), alle monete con tenore in oro di almeno il 90%, e ai lingotti, sotto forma di barre, pepite o aggregati, con un tenore in oro di almeno il 99,5%. Quindi la soglia di € 10.000,00 non deve essere raggiunta sommando il valore di tutti tali beni.
——Il passaggio in Dogana di tale “denaro” – nell’ampia accezione che si è appena elencata – deve essere oggetto di dichiarazione alle autorità doganali anche se viaggia in plichi postali, in bagagli o in altra forma “non accompagnato” (solo se, limitatamente a quest’ultimo caso, venisse rinvenuto durante un controllo). Un secondo aspetto da considerare – sul quale occorre, dunque, fare bene mente locale, perché le autorità preposte ai controlli sono ben addestrate al riguardo – riguarda non solo il contenuto del portafoglio, bensì anche tutto quanto ci si è portati dietro nel viaggio.
——La norma, poi, non si limita a richiedere la “dichiarazione” del “denaro” – nell’ampia accezione che si è sopra elencata – ma impone anche la “messa a disposizione” dello stesso a favore dell’Agenzia delle Dogane ai fini del controllo, naturalmente solo ove richiesta dall’autorità.
——Ma cosa succede se, all’atto del controllo, venisse accertata la violazione di tale disposizione? Qui scatta la vera novità del decreto in commento: l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza – sia in caso di dichiarazione omessa o incompleta, sia in caso di omessa disponibilità del “denaro” – possono disporre il trattenimento integrale della somma per 30 giorni, termine estensibile (fino ad un massimo di 90 giorni) in caso di indagini. Si tenga presente che, in caso di “sospetto” di attività criminosa, il trattenimento integrale può applicarsi anche se la soglia di € 10.000,00 non fosse raggiunta.
——Lo sblocco del denaro “trattenuto” può avvenire solo pagando un’oblazione di importo pari:
- in caso di omessa dichiarazione, al 15% del denaro eccedente la soglia (entro il limite di eccedenza di € 10.000,00), o del 30% in caso di eccedenza superiore ad € 10.000,00 ma entro € 40.000,00;
- in caso di incompleta/inesatta dichiarazione, al 10% sull’eccedenza entro € 10.000,00, al 15% sull’eccedenza entro € 30.000,00, al 30% sull’eccedenza entro € 40.000,00.
——Le disposizioni in commento sono operative dallo scorso 17 gennaio 2025.
