Obbligo di “reverse charge” per trasporti e logistica

4 Febbraio 2025

NOTIZIA FLASH N. 9/2025

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 57-63 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) il Legislatore cerca di porre un freno alle frodi IVA negli appalti di fornitura di manodopera, estendendo il meccanismo del “reverse charge” ai settori del trasporto e della logistica.

——Lo fa riscrivendo la norma contenuta nell’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies del D.P.R. n. 633/72, che ora prevede l’applicazione del “reverse charge” anche alle “prestazioni di servizi, (…) effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica”.

——La disposizione non è ancora operativa, poiché è richiesta l’autorizzazione di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea; quindi, al momento, il meccanismo del “reverse charge” per tali servizi non deve ancora essere attivato, ma il Legislatore ha previsto un “piano B”.

——In attesa della piena operatività del meccanismo del “reverse charge”, per i servizi in questione le parti (sia il prestatore che il committente) possono esercitare l’opzione di porre a carico del committente il versamento dell’IVA. L’esercizio dell’opzione, che avrà durata triennale, verrà comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione.

——In altre parole, nelle more dell’avvio del meccanismo del “reverse charge”, il prestatore del servizio continua ad emettere la fattura al committente con esposizione dell’IVA, ma il committente verserà al prestatore un importo corrispondente al solo imponibile, mentre l’IVA verrà versata dal committente direttamente all’Erario (il meccanismo ricalca quello dello “split payment”).

——Il termine di versamento dell’IVA resta confermato al giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore; sul relativo Mod. F24 non sarà tuttavia possibile utilizzare crediti in compensazione “orizzontale”. Il versamento dell’IVA verrà effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con solidarietà di quest’ultimo nei confronti dell’Erario in caso di inadempimento da parte del committente (sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro).

——Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, il committente avrà diritto alla restituzione dell’imposta, purché ne dimostri l’effettivo versamento, con la procedura di cui all’art. 30-ter del D.P.R. 633/72.

——Questo regime non si applica alle prestazioni di servizi già soggette al “reverse charge” ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. da a) ad a-quater) del D.P.R. n. 633/72, né a quelle rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e altri enti tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello “split payment”, né alle prestazioni effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 276/03.

——L’efficacia del regime è subordinata all’emanazione di un prossimo provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.