NOTIZIA FLASH N. 10/2025

——Come noto, a partire dallo scorso 1° settembre 2024 è cambiata la procedura che il cliente deve seguire ove non riceva la fattura dal fornitore ovvero riceva dal medesimo un documento irregolare.
——In particolare, è stata soppressa la cd. “fattura spia” – e cioè l’autofattura che, decorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione senza che il fornitore abbia emesso la relativa fattura, il cliente doveva emettere (utilizzando il tipo documento “TD20”) nei successivi 30 giorni, accompagnandola con il versamento dell’IVA – ed è stata sostituita con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate della violazione (omessa o irregolare fatturazione) da inviare, da parte del cliente, entro i 90 giorni successivi al termine entro il quale doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
——Rispondendo a una domanda posta a Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la nuova disposizione, contenuta nell’art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/97, trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, e per l’individuazione della disciplina applicabile – regolarizzazione tramite “fattura spia” ovvero “comunicazione” – occorre far riferimento alla data di commissione della violazione da parte del cedente/prestatore. Assume, dunque, rilevanza la data nella quale si è consumata l’omissione o l’irregolarità della fatturazione da parte del fornitore: se tale evento è anteriore al 1° settembre 2024, il cliente dovrà ricorrere alla “fattura spia”, se successivo al 1° settembre 2024, il cliente dovrà ricorrere alla “comunicazione”.
——L’altro “tassello”, che ancora mancava alla concreta attuazione della nuova disposizione, riguardava lo strumento attraverso il quale effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate: con un aggiornamento delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9), pubblicato il 31 gennaio scorso, è stato istituito il tipo documento “TD29” allo scopo specifico di comunicare l’omessa o l’irregolare fatturazione.
——Il tipo documento “TD29” identificherà, pertanto, un file XML nel quale verranno indicati i dati del cedente/prestatore che si è reso responsabile della violazione di omessa/irregolare fatturazione. Il debutto del nuovo “tipo documento” è però rinviato al 1° aprile 2025, e ahinoi nulla viene detto in merito a come gestire la regolarizzazione in commento fino al 31 marzo 2025. Se, concretamente, il nuovo “tipo documento” non viene riconosciuto dallo SDI fino ad aprile, sembra giocoforza necessario ricorrere ancora al tipo documento “TD20”, ma con la sola finalità di comunicare all’Agenzia delle Entrate la violazione commessa dal fornitore, senza alcun obbligo di versamento dell’IVA.
——Il tipo documento “TD20”, peraltro, non è destinato ad andare in soffitta con l’avvento del tipo documento “TD29”, poiché sarà ancora utilizzabile per regolarizzare omissioni e irregolarità nella fatturazione di operazioni soggette a “reverse charge” (art. 6, comma 9-bis, D.lgs. n. 471/97) e di acquisti/prestazioni intracomunitari (art. 46, comma 5, D.L. n. 331/93).
——Ricordiamo, infine, che la mancata regolarizzazione della violazione, secondo la nuova procedura, espone il cliente ad una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di € 250,00.
