Ulteriori incentivi per il “concordato preventivo biennale” 2026-27

1 Settembre 2026

NOTIZIA FLASH N. 35/2026

——Con l’emanazione del D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cd. “Decreto Omnibus”), pubblicato in G.U. l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, è stata ulteriormente ritoccata la normativa in materia di “concordato preventivo biennale”, sempre nell’ottica di incentivare l’adesione all’istituto.

——Precisiamo che l’appetito viene stimolato solo per le adesioni al Cpb per il biennio 2026-27, siano esse effettuate per la prima volta oppure come rinnovo dopo il biennio 2024-25.

——Con l’art. 28 del D.lgs. n. 148/26 vengono offerte nuove opportunità agli aderenti al Cpb. Alcune di esse sono riservate a coloro che, avendo aderito al Cpb nel biennio 2024-25, decidano di rinnovare l’adesione anche per il biennio 2026-27; in particolare, per i soli “rinnovi”:

  • vengono innalzate le soglie entro le quali si è esonerati dal visto di conformità → per la compensazione del credito IVA la soglia sale a 100.000 euro, mentre per le imposte dirette e l’IRAP a 70.000 euro; per il rimborso del credito IVA entro i 100.000 euro, oltre all’esonero dal visto si aggiunge l’esonero dalla prestazione della garanzia;
  • vengono azzerati gli interessi dovuti in caso di versamento rateale delle imposte → ci riferiamo al saldo e al primo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP;
  • viene escluso il versamento della maggiorazione dell’acconto dovuta per il primo anno di accesso al Cpb → lo aveva già detto l’Agenzia delle Entrate con Faq del 3 giugno 2006, n. 2;
  • viene prevista la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo → da 5 a 3 anni;
  • viene mitigata una delle cause di esclusione dal Cpb che riguarda società di persone o associazioni professionali → l’ingresso di un nuovo socio, nel primo anno di operatività del Cpb, non ne determina più la decadenza se la “new entry” era già titolare di reddito di lavoro dipendente (indipendentemente dal reddito conseguito) o con reddito d’impresa o di lavoro autonomo non superiore a 35.000 euro.

Sono previste altre “migliorie”, riservate a tutti gli aderenti al Cpb per il biennio 2026-27:

  • viene consentito l’utilizzo della “dichiarazione integrativa” per correggere dati precedentemente dichiarati e posti a base della proposta di Cpb → a seguito della sua presentazione viene elaborata una nuova proposta di Cpb (il “ravvedimento operoso” può avvenire anche in pendenza di Cpb);
  • viene prevista una “salvaguardia” in caso di accesso indebito (in assenza dei requisiti) o di accesso pur in presenza di una causa di esclusione → non scatta più la decadenza (con obbligo di versare comunque le imposte sul reddito concordato se superiore a quello effettivo), ma l’adesione resta priva di effetti (si viene tassati sul reddito effettivo).

——Con le disposizioni contenute nell’art. 29 del D.lgs. n. 148/26, applicabili solo in caso di rinnovo dell’adesione al Cpb per il biennio 2026-27, viene riproposto il “ravvedimento speciale” con riferimento alle annualità dal 2020 al 2023. Le condizioni richieste e i costi sono i medesimi dell’opportunità già offerta agli aderenti al Cpb per il biennio 2025-26 (art. 12-ter del D.L. n. 84/25); certamente, per gli aderenti al Cpb per il biennio 2024-25 (ora “allettati” al rinnovo dell’adesione), la possibile definizione dell’anno 2023 (posto a base dei calcoli per l’adesione al Cpb) può essere molto interessante.