NOTIZIA FLASH N. 28/2026

—–Con l’Ordinanza n. 3157/2026 della Corte di Cassazione viene ribadito un principio di particolare interesse in tema di sponsorizzazioni sportive: la deducibilità del costo in capo allo sponsor non può ritenersi sufficientemente tutelata dalla sola esistenza del contratto e della fattura, essendo invece necessario dimostrare che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto una concreta attività promozionale.
—–Il caso trae origine da un accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato l’indeducibilità di un contributo pubblicitario corrisposto a favore di una associazione sportiva dilettantistica, sul presupposto che il contribuente non avesse fornito adeguata documentazione idonea a dimostrare né la promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor, né l’attività concretamente posta in essere dall’associazione beneficiaria.
—–La Commissione Provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione Regionale aveva a sua volta respinto l’appello del contribuente. Il contratto esibito non forniva, infatti, elementi concreti su luoghi e occasioni di esposizione della cartellonistica, mentre le fotografie non consentivano di stabilire una relazione spaziale e temporale tra pubblicità e attività sportiva svolta. Ne è conseguita la mancata prova dell’effettività, e quindi dell’esistenza stessa, della prestazione pubblicitaria.
—–Il successivo ricorso in Cassazione ha dato luogo all’ordinanza in commento, nella quale vengono riaffermati alcuni principi di rilievo. La Corte ricorda che, nel caso di prestazioni rese a favore di una associazione sportiva dilettantistica, opera la nota presunzione di inerenza e deducibilità fino a euro 200.000, ma solo se il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Ed è proprio questo il punto che, nel caso esaminato, è risultato non provato.
—–Quali cautele per gli sponsor di sportive dilettantistiche?
—–La prima cautela consiste nel predisporre un contratto puntuale, nel quale sia chiaramente descritta l’attività di promozione dell’immagine o dei prodotti sponsorizzati. La data certa del contratto e la prova del pagamento del corrispettivo costituiscono sicuramente elementi utili a rafforzare la certezza del rapporto, ma non sufficienti.
—–La seconda cautela, quella realmente decisiva, è che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto l’attività promozionale pattuita e che tale prova sia collocabile nel tempo e nello spazio. Non basta, quindi, la semplice immagine di un cartellone o di una maglia recante il logo dello sponsor: occorre poter dimostrare quando, dove e in quale contesto sportivo la promozione sia stata concretamente realizzata.
—–Sul piano pratico, nel caso di cartelloni pubblicitari appare opportuno conservare fotografie o video che consentano di identificare l’impianto sportivo, l’evento e il periodo di esposizione; nel caso di logo sulle maglie, risultano utili immagini riferibili a partite, tornei o manifestazioni della stagione sponsorizzata. Rafforzano il quadro probatorio calendari ufficiali, locandine, classifiche, comunicati, post social e rassegna stampa, in modo da collegare con sufficiente attendibilità la visibilità dello sponsor all’attività sportiva effettivamente svolta.