NOTIZIA FLASH N. 29/2026

—–Con il Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio è stata disposta, con decorrenza 1° luglio 2026, l’eliminazione della franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile, ed è stata altresì prevista, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, una misura transitoria consistente nell’applicazione del dazio doganale di 3 euro per ciascun articolo contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate.
—–In altre parole, dal 1° luglio 2026 le importazioni di beni di valore complessivo non superiore a 150 euro, effettuate in modalità e-commerce, saranno soggette a un dazio temporaneo di 3 euro, sia per le merci importate in esenzione IVA nell’ambito dello IOSS¹, sia per merci contenute in spedizioni postali. Proprio il concetto di “spedizione” viene chiarito dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 17/D del 25 giugno 2026: vi si specifica che “per spedizione si intendono le merci, trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, e provenienti dallo stesso territorio o Paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o imballate insieme, nell’ambito dello stesso contratto di trasporto”.
—–Il dazio è applicato per ciascun articolo, per tale intendendosi “una o più merci contenute in una spedizione che presentano la medesima classificazione tariffaria e la stessa descrizione e che, qualora l’indicazione dell’origine sia prevista dai requisiti informativi applicabili alla dichiarazione doganale o ai dati da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, condividono altresì la medesima origine”.
—–Quindi, ad esempio, un pacco contenente 5 T-shirt dello stesso modello sarà gravato dal dazio di 3 euro, mentre la spedizione contenente una T-shirt e una camicia sconterà un dazio di 6 euro, naturalmente fermo restando che il valore intrinseco complessivo della merce sia inferiore a 150 euro.
—–Ai fini dell’applicazione del dazio forfettario assume rilievo il concetto di vendita a distanza di beni importati, per tali intendendosi “le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto anche indirettamente, da un Paese terzo o territorio terzo verso i soggetti situati in uno Stato membro individuati da tale disposizione normativa”. In particolare, affinché una cessione possa qualificarsi come vendita a distanza devono ricorrere congiuntamente i seguenti elementi: • il fornitore deve essere un soggetto passivo IVA; • l’acquirente deve essere un consumatore o un soggetto passivo senza obblighi “Intra”; • al momento della vendita, le merci devono trovarsi in un Paese extraUE; • il trasporto o la spedizione devono essere effettuati dal fornitore o per suo conto, anche in forma indiretta; • i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto.
—–Chi pagherà il dazio? Formalmente il soggetto “dichiarante” (venditore iscritto allo IOSS, rappresentante doganale, ecc.), ma nella sostanza esso finirà col gravare sul consumatore finale.
—–Sotto il profilo fiscale, infine, il dazio sarà esente IVA in caso di applicazione del regime IOSS, diversamente l’IVA sarà applicata sul valore del bene all’importazione comprensivo del dazio di 3 euro.
—–Il dazio in commento non va confuso con il “contributo nazionale” di 2 euro sulle spedizioni di provenienza extraUE che il D.L. 26 giugno 2026, n. 107 ha differito dal 1° luglio al 1° ottobre 2026.

