NOTIZIA FLASH N. 7/2026

——Con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 144 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) viene ulteriormente inasprita l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate), mentre resta invariata l’aliquota richiesta per la rivalutazione del valore di carico dei terreni.
Andiamo con ordine, riepilogando la disciplina normativa:
- la rivalutazione serve per ridurre (o addirittura azzerare) l’IRPEF dovuta sulla plusvalenza derivante dalla cessione di terreni (agricoli o edificabili) o di partecipazioni (quotate o non quotate) → la rivalutazione è inutile per i terreni agricoli ereditati o posseduti da più di 5 anni, poiché per essi la plusvalenza non è comunque tassabile; inoltre, in caso di minusvalenza (valore di perizia > prezzo di vendita) essa non è deducibile;
- la rivalutazione interessa per lo più le persone fisiche (anche estero residenti) che posseggono tali beni non nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (quindi non sotto la “cappella” di una partita IVA), bensì nella sfera giuridica privata; possono essere interessate alla norma anche le società semplici e gli enti non commerciali;
- la proprietà dei beni rivalutabili deve sussistere alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si esegue la rivalutazione → è indifferente la circostanza che essi possano essere già stati venduti prima del termine per perfezionare la rivalutazione (ad esempio: azioni cedute nel mese di febbraio, comunque rivalutabili a novembre);
- l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 18% del valore del terreno, quale risulta dalla perizia giurata di stima; invece, per le partecipazioni l’aliquota sale al 21%: per quelle non quotate servirà la perizia di stima, mentre per i titoli quotati la base di calcolo sarà costituita dalla media aritmetica delle quotazioni rilevate nel mese di dicembre dell’anno precedente;
- il versamento – con codice-tributo “8055” per le partecipazioni non quotate, “8056” per i terreni e “8057” per le partecipazioni quotate (per i primi due codici l’anno di riferimento è quello antecedente l’anno in cui si effettua la rivalutazione, mentre per il terzo è l’anno in cui si effettua la rivalutazione) – può essere eseguito in unica rata (scadente il 30 novembre di ogni anno) oppure fino ad un massimo di tre rate annuali (scadenti il 30 novembre dell’anno in cui si effettua la rivalutazione e dei successivi, con interessi al tasso del 3% annuo sulle rate successive alla prima);
- in caso di pregressa rivalutazione dello stesso bene è possibile scomputare l’imposta sostitutiva a suo tempo versata, ma non è possibile chiedere a rimborso l’eventuale maggior importo versato;
- in caso di rivalutazione solo parziale (es. si possiede il 30% di una Srl e si è rivalutato in passato solo il 10%) secondo l’Agenzia delle Entrate si applica il criterio LIFO valevole per le cessioni → in caso di futura nuova rivalutazione essa dovrà interessare, per prima, la quota già rivalutata;
- occorrerà ricordarsi di compilare il quadro RT della dichiarazione dei redditi riferita all’anno nel quale si effettua la rivalutazione.
Ricordiamo, infine, che gli effetti della rivalutazione di terreni e partecipazioni:
- si mantengono in caso di donazione → il donatario acquisisce a titolo gratuito il bene con il valore fiscalmente rivalutato dal donante;
- si perdono in caso di successione → l’erede subentra al de cuius nel valore del bene quale risulta dalla denuncia di successione, a nulla rilevando il maggior valore affrancato dal de cuius.
