NOTIZIA FLASH N. 3/2025

——Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 399-400 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) è stata prorogata l’operatività della maggiorazione della deduzione fiscale del costo del personale in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’art. 4 del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 e resa operativa con il decreto del MEF del 25 giugno 2024. La norma troverà applicazione anche per ciascuno degli anni 2025-2027, quindi il beneficio fiscale potrà essere tanto maggiore quanto più sollecite saranno le assunzioni che risponderanno ai requisiti sotto riportati.
——I soggetti beneficiari sono tanto le imprese (individuali o societarie) quanto i professionisti, a condizione che abbiano esercitato la loro attività per almeno 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e che non si trovino in stato di liquidazione ordinaria o giudiziale ovvero siano assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Sono esclusi dalla norma i forfettari.
——La principale condizione di accesso al beneficio fiscale consiste nell’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato (anche apprendistato) a tempo indeterminato, che determini un incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato occupati al termine di ciascun periodo d’imposta rispetto al numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato occupati nell’anno precedente → il confronto, quindi, è tra un dato “puntuale” (es. occupati a fine 2025) e un dato “medio” (es. media occupati anno 2024).
——L’incremento occupazionale va calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali registrate in società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; ai fini dell’agevolazione si tiene conto anche dei dipendenti il cui contratto di lavoro a tempo determinato è stato convertito in contratto a tempo indeterminato durante il periodo d’imposta agevolato. In caso di distacco di personale (purché non all’estero) l’incremento rileva solo per l’impresa distaccante.
——Un’ulteriore condizione posta dalla norma è che il numero dei dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) occupati al termine del periodo d’imposta sia superiore al numero medio dei dipendenti occupati nell’anno precedente → non è sufficiente l’incremento della forza lavoro occupata a tempo indeterminato, è necessario anche un aumento complessivo del numero degli occupati.
——Determinato il perimetro dell’incremento occupazionale agevolabile, si passa a quantificarne il costo; a tal fine dovrà essere assunto il minore tra tali importi:
- il costo effettivo dei nuovi assunti → rilevano retribuzioni, contributi, tfr, ecc.;
- l’incremento del costo del personale che verrà evidenziato nel bilancio d’esercizio confrontando l’importo esposto nella voce B.9) del Conto economico con quello dell’esercizio precedente.
——Soddisfatte tutte le condizioni sopra descritte, siamo finalmente arrivati a poter determinare l’entità dell’agevolazione fiscale: essa consiste in una maggiorazione del costo deducibile per il personale (ai soli fini IRPEF e IRES, non ai fini IRAP) pari al 20% → in altre parole, a fronte di un costo sostenuto per 100, la deduzione fiscale sarà pari a 120.
——In caso di assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggior tutela il decreto MEF del 25 giugno 2024 ha quantificato l’ulteriore maggiorazione del costo deducibile in misura pari al 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie speciali à per tali assunzioni l’agevolazione spetterà, pertanto, in misura pari al 30% del costo.
——Dell’agevolazione in commento non si terrà conto nel calcolo degli acconti.
