Modelli per comunicazioni per l'accesso ai bonus 4.0 e R&S

13 Maggio 2024

Notizia Flash n. 27/2024

——Come già preannunciato, accedendo al sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), è possibile compilare i modelli di comunicazione – previsti dall’art. 6 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 e approvati con il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 24 aprile 2024 – necessari per compensare i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

——Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati:

  • il Modulo 1, previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • il Modulo 2, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

——Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript; quindi, dopo aver compilato il file pdf in tutte le sue parti, ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority.

——Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite Pec all’indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it. Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla Pec non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

——L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.

——Ricordiamo, ancora una volta, che:

  • per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30 marzo 2024 sono necessarie sia la “comunicazione preventiva” che la “comunicazione di completamento”;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, la fruizione dei crediti d’imposta 4.0 e R&S è condizionata all’invio della sola “comunicazione di completamento”.

——Nessun chiarimento è stato sino ad ora divulgato, in particolare, sul “periodo di realizzazione” dell’investimento. Si segnala una news di Assonime, che ritiene che la comunicazione debba considerarsi “preventiva” quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34/16, parla, invece, di “data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare il bene”.