NOTIZIA FLASH N. 5/2026

—–Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35-40 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) viene riproposta la possibilità di procedere all’assegnazione e alla cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali. Le norme approvate ricalcano, nella sostanza, la precedente versione disciplinata con l’art. 1, commi 31-36 della Legge 30 dicembre 2025, n. 207, fatti salvi i diversi riferimenti temporali.
——Dal punto di vista soggettivo le operazioni di assegnazione/cessione coinvolgono le società commerciali, di persone o di capitali, anche se si trovano in stato di liquidazione; sono esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti. L’agevolazione opera a condizione che tutti i soci assegnatari/cessionari risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2025.
——I beni che possono essere oggetto di assegnazione e/o cessione sono:
- i beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, anche se iscritti tra le rimanenze;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio autoveicoli, natanti, aeromobili) a condizione che questi non siano utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
——L’Amministrazione finanziaria (circolare n. 26/E del 2016) ha confermato che le caratteristiche del bene devono essere valutate al momento dell’assegnazione, che coincide con l’atto di assegnazione e non con la delibera; l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le operazioni poste in essere in prossimità dell’atto di assegnazione non vanno considerate come eseguite in abuso del diritto.
——I benefici fiscali, per le operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2026, sono i seguenti:
- assoggettamento delle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci all’imposta sostitutiva (delle imposte dirette e dell’IRAP) dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2023-2025) → per la determinazione della base imponibile è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale;
- assoggettamento a imposta sostitutiva del 13% delle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate a seguito delle operazioni agevolate → il versamento libera tali riserve anche per i soci, che non subiranno di conseguenza alcuna tassazione aggiuntiva;
- riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e ipo-catastali fisse.
——Il versamento delle imposte sostitutive dovute va eseguito:
- per il 60% entro il 30 settembre 2026;
- per il 40% entro il 30 novembre 2026.
——Gli effetti in capo al socio dipendono dalla tipologia di riserva assegnata:
- se è una riserva di capitali, il valore dei beni assegnati riduce il costo della partecipazione;
- se è una riserva di utili, il valore del bene assegnato genera un dividendo tassabile in capo al socio;
- il costo fiscale del bene che deve assumere il socio assegnatario è pari al valore (normale o catastale) che la società ha utilizzato ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva;
- il periodo di possesso del bene in capo al socio decorrerà dall’atto di assegnazione → se il socio è una persona fisica occorrerà attendere un quinquennio per trasferire il bene immobile senza tassazione diretta.
