NOTIZIA FLASH N. 53/2024

——Con il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella Legge 14 novembre 2024, n. 166, l’Italia ha dovuto adeguare la propria normativa per dare attuazione ad obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
——Tra le varie disposizioni, segnaliamo quella contenuta nell’art. 16-ter che, con effetto dal 1° gennaio 2025, abroga l’art. 8, comma 35 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce attualmente che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
——L’intervento legislativo discende dalla necessità di rendere le disposizioni nazionali conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; infatti, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, la Corte ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/CE la norma italiana di cui al citato art. 8, comma 35 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.
——In linea generale, secondo i giudici europei, i distacchi e i prestiti di personale configurano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Quindi, laddove il pagamento delle somme da parte della distaccataria configuri un effettivo corrispettivo del distacco del personale e il pagamento della somma in parola è condizione per l’effettuazione del distacco, la prestazione dovrebbe considerarsi resa a titolo oneroso ai fini IVA. Sembrerebbe, quindi, che laddove il distacco del personale sia frutto di una scelta più ampia della distaccante (ad esempio, di natura strategica, progettuale o formativa) possa permanere la non rilevanza fiscale.
——Come detto, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
——Con l’abrogazione di tale norma, dunque, i prestiti e i distacchi di personale non potranno più considerarsi esclusi da IVA e diventeranno rilevanti ai fini dell’imposta in base ai principi generali di applicazione del tributo. In altre parole, dall’anno prossimo non assumerà più alcuna rilevanza la circostanza che l’entità del riaddebito coincida o meno con il mero costo del personale distaccato.
——La novità ha particolare impatto sui distacchi e prestiti di personale nei confronti di imprese che presentano limitazioni all’esercizio della detrazione: in particolare, il passaggio da un regime di “esclusione” ad un regime di “imponibilità” ai fini IVA migliorerà il pro-rata della società distaccante, mentre aumenterà i costi della società distaccataria, per effetto dell’indetraibilità di parte dell’IVA pagata.
——In ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi. La norma precisa che ciò vale:
- sia laddove i soggetti passivi abbiano agito in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE 11 marzo 2020, relativa alla causa C-94/19 (considerando il prestito o distacco di personale rilevante ai fini IVA);
- sia laddove, invece, i soggetti passivi abbiano agito in conformità all’art. 8, comma 35 della Legge 11 marzo 1988, 67 (considerando il prestito o distacco di personale fuori campo IVA alle condizioni previste dalla suddetta norma).
