Circolare informativa n. 3/2021
Gentili Clienti,
Con il decreto legislativo del 30 luglio 2020 n. 100, cui ha fatto seguito il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020, lo stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva europea DAC 6; scopo della direttiva è quello di contrastare gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva transnazionale, intesi quali operazioni tra due o più nazioni aventi lo scopo di:
- promuovere meccanismi di evasione o di elusione delle imposte;
- compromettere il funzionamento dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- compromettere l’identificazione delle persone fisiche titolari effettivi di asset o redditi schermati da strutture opache.
A tale scopo viene previsto un obbligo di comunicazione in capo all’intermediario promotore del meccanismo fiscale ed al contribuente interessato da tale meccanismo, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica.
A decorrere dall’anno 2021 la comunicazione delle operazioni dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal giorno in cui il meccanismo transfrontaliero è messo a disposizione o viene attuato.
Con la circolare n. 2 del 10 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in merito alle operazioni da comunicare, precisando che l’obbligo di comunicazione sorge al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Transnazionalità del meccanismo;
- Sussistenza di un elemento distintivo previsto dal decreto legislativo;
- Presenza di una riduzione (anche potenziale) di imposta dovuta in un paese dell’Unione Europea o in uno stato terzo con il quale sono in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni;
- Presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti residenti in Italia.
Qualora sussistano tali condizioni l’operazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Con elementi distintivi si intendono le operazioni la cui presenza è un indice di rischio di elusione o evasione fiscale.
Il decreto legislativo individua cinque categorie di elementi distintivi oggetto di comunicazione: ….
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