NOTIZIA FLASH N. 17/2026

——Con le disposizioni contenute nel D.L. 27 marzo 2026, n. 38 il Legislatore “torna sui suoi passi” relativamente a due recenti novità introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026): ci riferiamo a dividendi e plusvalenze su “mini” partecipazioni e all’iper-ammortamento. Ma alcune novità interessano anche le “permute” e il credito d’imposta “Transizione 5.0”.
——Andiamo con ordine.
——Con l’art. 1, commi 51-55 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 erano state introdotte due soglie – il possesso di una partecipazione minima del 5% oppure un costo fiscale non inferiore ad € 500.000, alternative tra loro – il cui rispetto si rendeva necessario, in aggiunta agli altri requisiti di legge, per continuare a poter accedere al regime impositivo di favore che prevede l’imponibilità di dividendi e plusvalenze solo sul 5% del relativo importo; ove nessuna delle due soglie fosse stata raggiunta l’imponibilità fiscale sarebbe stata sul 100% del provento.
——La disposizione, che fin dalla sua prospettazione aveva ingenerato parecchie perplessità sulla sua concreta applicazione, viene ora cancellata – con effetto dal 1° gennaio 2026, quindi senza aver potuto produrre alcun effetto – dall’art. 11 del D.L. n. 38/26. Ne discende che l’accesso ai benefici della “Pex” e al regime impositivo dei dividendi torna ad essere disciplinato con le norme vigenti fino al 31 dicembre 2025, senza soluzione di continuità.
——Un’altra disposizione che è stata foriera di dubbi era contenuta nell’art. 1, comma 427 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e subordinava l’accesso ai benefici dell’iper-ammortamento solo i beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Anche tale disposizione viene cancellata – con effetto sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 – dall’art. 7 del D.L. n. 38/26.
——L’accesso all’iper-ammortamento è dunque ora consentito alle tipologie di investimento rientranti negli elenchi allegati alla Legge di Bilancio 2026 – beni strumentali nuovi, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e beni materiali nuovi strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta – ovunque prodotti tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
——Passiamo, ora, alle operazioni permutative. L’art. 1 del D.L. n. 38/26 non modifica la nuova normativa – la base imponibile, ai fini IVA, va quindi sempre determinata sull’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi scambiati – ma viene chiarito che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre resta applicabile il “valore normale” ai contratti stipulati in data antecedente.
——Ed infine la “brutta notizia” per chi, avendo presentato la “comunicazione di prenotazione” del credito d’imposta “Transizione 5.0” ed avendo ricevuto dal GSE l’informativa che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024, è attualmente in coda in attesa del liberarsi di nuove risorse per l’accesso al bonus fiscale: con l’art. 8 del D.L. n. 38/26 tali soggetti vengono ammessi ad un credito d’imposta in misura pari al 35% dell’importo prenotato. Entro il 30 aprile 2026 tali soggetti riceveranno una comunicazione dal GSE del credito compensabile.
