Aumenta il risparmio fiscale dai fondi pensione

24 Marzo 2026

NOTIZIA FLASH N. 16/2026

——Con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 201, lett. a), n. 1) della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il Legislatore ritocca al rialzo il limite di deducibilità dei contributi versati a favore dei fondi pensione fissato dall’art. 8, comma 4 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

——In particolare, con decorrenza dall’anno 2026, l’importo massimo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari – deducibile dal reddito del contribuente ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 917/86 – sale da € 5.164,57 a € 5.300,00.

——Ricordiamo che i contributi versati ai fondi pensione sono un onere deducibile per “cassa”, cioè riducono il reddito imponibile IRPEF del contribuente – entro il limite massimo di cui sopra – nell’anno di versamento di tali importi.

——Naturalmente, nulla vieta che i contributi vengano versati per un importo superiore al limite massimo fiscale, come pure può accadere che il reddito imponibile dell’anno risulti inferiore ai contributi versati: in queste situazioni una parte dei contributi versati non viene dedotta, e ciò rileverà ai fini della non imponibilità delle prestazioni future, ove tale informazione venga correttamente comunicata al fondo pensione.

——I contributi ai fondi pensione sono deducibili – complessivamente sempre entro il nuovo limite d’importo di cui sopra – anche nel caso in cui siano versati nell’interesse delle persone per le quali spettano le “detrazioni per carichi di famiglia” (art. 12 del D.P.R. n. 917/86), cioè il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e i figli, a condizione che tali soggetti siano “fiscalmente” a carico, cioè con reddito ≤ € 2.840,51 (se il figlio non ha più di 24 anni di età à reddito ≤ € 4.000,00).

——I versamenti ai fondi pensione possono essere eseguiti anche dal datore di lavoro: in tal caso, delle quote accantonate dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. n. 917/86, ai cd. “fondi interni aziendali costituiti in conti individuali” si tiene conto ai fini del computo del limite di deducibilità in capo al dipendente. Non se ne tiene invece conto con riferimento agli accantonamenti inerenti al T.F.R. annualmente destinati a forme pensionistiche complementari, per le quali l’art. 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede la deducibilità fiscale, in capo alla società, di un importo pari al 4% dell’ammontare del citato accantonamento; l’importo deducibile sale al 6% per le imprese con meno di 50 addetti.

——Con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 201, lett. a), n. 2) della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), viene modificato – ma solo in un’ottica di coordinamento con la disposizione, sopra commentata, che eleva la soglia di deducibilità dei contributi ai fondi pensione – il regime di favore previsto dall’art. 8, comma 6 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che riguarda i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.

——Tali soggetti, se nei primi 5 anni di partecipazione ai fondi pensione hanno effettuato versamenti inferiori all’importo di € 5.300,00 (nuovo limite massimo di deducibilità), possono recuperare la quota non utilizzata nei successivi 20 anni mediante la deduzione di contributi per un importo superiore al limite ordinario (€ 5.300,00), ma entro il tetto della metà del plafond ordinario (€ 2.650,00). In altre parole, possono portare in deduzione contributi fino ad un importo massimo di € 7.950,00.