NOTIZIA FLASH N. 11/2025

——La “campagna bilanci” da poco avviata deve tenere in considerazione un’importante novità introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 192/24, e cioè l’immediata rilevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione che verranno iscritte nel bilancio d’esercizio.
——Come noto, mentre gli utili e le perdite su cambi realizzati nel corso dell’esercizio sono sempre rilevanti fiscalmente, le differenze su cambi calcolate alla fine dell’esercizio – per adeguare il saldo di crediti e debiti in valuta al controvalore determinato sulla base del tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio – non assumevano rilevanza ai fini fiscali a norma dell’art. 110, comma 3, del D.P.R. n. 917/86, il quale disponeva che “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta (…) non assume rilevanza”.
——La sopracitata disposizione è stata abrogata con effetto dal periodo d’imposta 2024. Questo significa che gli utili e le perdite su cambi da valutazione, e cioè quelli che verranno rilevati per adeguare i saldi di fine esercizio di crediti e debiti in valuta saranno, rispettivamente, tassabili e deducibili nel periodo d’imposta 2024.
——Non solo.
——La disposizione contenuta nell’art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 192/24 statuisce quanto segue: “La valutazione dei crediti e debiti in valuta (…) iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…) nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, concorre alla formazione dell’imponibile del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023”. Quindi anche gli utili e le perdite su cambi da valutazione iscritti in precedenti esercizi per adeguare crediti e debiti ai cambi di fine esercizio e, rispettivamente, non tassati e non dedotti all’epoca della loro iscrizione in contabilità, divengono tutti rilevanti fiscalmente nel periodo d’imposta 2024, ancorché non ancora realizzati, con l’obbligo di operare le conseguenti variazioni fiscali in dichiarazione dei redditi.
——Certamente la novità va accolta con favore, perché semplifica enormemente la gestione delle poste in valuta, evitando al personale amministrativo la gestione della fiscalità differita su tali voci e al professionista la compilazione del quadro RV della dichiarazione dei redditi per dare evidenza del disallineamento tra valori contabili e valori fiscali delle poste in valuta.
——La novità normativa non impatta sugli aspetti civilistici della questione: infatti, in presenza di un utile netto su cambi da valutazione – e, cioè, di un’eccedenza di utili rispetto alle perdite su cambi da valutazione – esso, in quanto non realizzato, continua a dover essere accantonato in un’apposita riserva di patrimonio netto non distribuibile fino al realizzo, come prescrive l’art. 2426, n. 8-bis) del Codice civile.
