NOTIZIA FLASH N. 7/2025

——Nei bilanci delle società è facile imbattersi nelle “riserve di rivalutazione”, che altro non sono che riserve di patrimonio netto che si sono costituite in occasione delle rivalutazioni dei beni periodicamente riproposte dal Legislatore (tra le più recenti ricordiamo l’art. 110 del D.L. n. 104/20, l’art. 1 della Legge n. 160/19, l’art. 1 della Legge n. 208/15, l’art. 1 della Legge n. 147/13, l’art. 15 del D.L. n. 185/08, ecc.).
——Queste riserve – come tutte quelle cd. in “sospensione d’imposta”¹ – hanno questa caratteristica: se vengono distribuite, dapprima la società deve assoggettarle ad IRES (al 24%), quindi il socio deve subire sul dividendo la ritenuta d’imposta IRPEF (al 26%). A tali “tagliole” è possibile sfuggire, ordinariamente, solo utilizzando le citate riserve a copertura di perdite d’esercizio: in tal caso, solo facendo deliberare la copertura da un’Assemblea straordinaria (avanti ad un Notaio) ci si sottrae all’obbligo di ricostituire le riserve utilizzate con gli utili maturati successivamente, mentre in caso di Assemblea ordinaria le riserve devono poi essere ricostituite ed il problema della tassazione si ripresenta.
——Con la disposizione contenuta nell’art. 14 del D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 viene parzialmente mitigato l’impatto fiscale in capo alla società: viene, infatti, previsto che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
——L’imposta sostitutiva va calcolata sull’importo della riserva iscritto nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (quindi sull’importo già decurtato dell’imposta a suo tempo versata per operare la rivalutazione) – anche se imputato a capitale sociale – ed il suo versamento va diluito obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo per l’esercizio 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Il versamento potrà essere eseguito anche in compensazione.
——Contabilmente, l’imposta sostitutiva potrà essere imputata a Conto economico (costo indeducibile) oppure a diretta riduzione della riserva affrancata (patrimonio netto).
——Il perfezionamento dell’affrancamento si otterrà con la presentazione della dichiarazione dei redditi (quadro RQ) contenente i dati e gli elementi per la determinazione del tributo.
——Come detto, l’affrancamento fa risparmiare la società, che paga un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’IRES ordinaria del 24%; una volta affrancata, la riserva si qualifica come normale “riserva di utili”, la cui distribuzione ai soci-persone fisiche comporta il solo assoggettamento a ritenuta al 26%.
——La norma prevede l’emanazione – peraltro solo eventuale – di un decreto attuativo, anche se la disciplina sopra commentata si presenta simile ad altre precedenti, già oggetto di decretazione attuativa e di interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, sui quali ci siamo basati per la stesura delle presenti note.

