NOTIZIA FLASH N. 14/2025

——Con il D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, sono state disciplinate le modalità attuative delle polizze catastrofali (contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) di cui le imprese dovranno dotarsi entro il prossimo 31 marzo.
——La norma, di cui si è già data menzione nella circolare informativa n. 3/2025 del 21 febbraio 2025 inviata dal nostro Studio, si applica per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, mentre sono escluse le imprese agricole.
——I beni che devono essere assicurati, secondo le definizioni del decreto che richiamano le immobilizzazioni, di cui all’articolo 2424 del Codice civile, iscritte in bilancio nell’Attivo di Stato patrimoniale, voce B)-II, numeri 1), 2) e 3), sono i seguenti:
- terreni;
- fabbricati, intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
——Pertanto, non vengono richiamati gli altri beni inclusi al numero 4), tra cui mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio. Inoltre, è escluso il magazzino, in quanto fa parte dell’attivo circolante.
——I beni che devono essere assicurati sono i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa; pertanto, si ipotizza ragionevolmente che tale norma si applichi anche ai beni posseduti in locazione ed in leasing, anche se gli stessi non sono iscritti nell’attivo di Stato patrimoniale.
——Il D.M. n. 18/2025 definisce inoltre le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
——Il termine di legge entro cui le imprese dovranno dotarsi delle polizze è il 31 marzo 2025.
——In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, in caso di inadempimento nella sottoscrizione della polizza è previsto che “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Di conseguenza, la mancata stipula della polizza potrebbe comportare l’esclusione dall’accesso alle generali misure pubbliche di sostegno alle imprese.
——Si invitano pertanto i Clienti ad attivarsi con il proprio assicuratore per verificare se le polizze assicurative siano aggiornate con quanto previsto dal D.M. n. 18/2025.
