NOTIZIA FLASH N. 28/2025

——Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato in G.U. lo stesso giorno ed entrato in vigore il 18 giugno 2025, ha “aggiustato il tiro” con riferimento a talune disposizioni relative alle spese per trasferte e alle spese di rappresentanza, la cui disciplina era stata modificata con la Legge di Bilancio per il 2025.
——Come noto, dallo scorso 1° gennaio 2025 i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, Ncc), per le trasferte o le missioni dei dipendenti, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti di tali spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, prepagate, assegni, app di pagamento). Restano esclusi da tale esenzione i rimborsi dei parcheggi, le indennità di trasferta e le diarie.
——La disposizione (art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/86), non facendo distinzioni tra “trasferte nazionali” e “trasferte estere”, complicava parecchio la vita in caso di trasferta oltre confine, soprattutto in Paesi ove la tracciabilità della spesa – con le regole del Fisco italiano – non poteva essere assicurata. Per tale ragione, il Legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità delle spese, per consentirne l’esenzione fiscale e contributiva al dipendente e la deducibilità fiscale del costo per l’impresa, alle sole spese per trasferte sostenute in territorio nazionale; pertanto, l’utilizzo del contante all’estero, per sostenere la spesa di trasferta, sarà ancora ammesso. La novità ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025, quindi si tratterà di gestire, con conguagli, le maggiori ritenute eventualmente applicate nei mesi precedenti.
——Un’analoga disposizione (art. 54, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86) viene introdotta per i lavoratori autonomi: se la Legge di Bilancio per il 2025 aveva previsto che non fosse tassato, in capo al professionista, il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente, il D.L. n. 84/25 condiziona tale esenzione al fatto che il rimborso sia riferito a spese – sostenute in territorio nazionale – per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, il cui esborso sia documentabile con sistemi di pagamento tracciabili.
——La tracciabilità della spesa, sostenuta nel territorio nazionale, è richiesta, in assenza di rimborso da parte del committente, per la deducibilità del costo in capo al professionista (art. 54-ter, comma 5-bis del D.P.R. n. 917/86).
——Ed ancora, la tracciabilità, sempre limitatamente alle spese sostenute in Italia, viene richiesta (art. 54-septies, comma 6-bis del D.P.R. n. 917/86), per la deducibilità del costo per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, con riferimento alle spese:
- sostenute direttamente dal professionista per l’esercizio della propria attività;
- sostenute dal professionista quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- rimborsate dal professionista analiticamente ai dipendenti per le trasferte;
- rimborsate dal professionista ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi.
——Anche le disposizioni riferite al reddito di lavoro autonomo trovano applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2025; fanno eccezione le spese sostenute direttamente dal professionista per l’esercizio della propria attività e quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi e le spese di rappresentanza (queste ultime anche se sostenute all’estero), per le quali la tracciabilità è richiesta per le spese sostenute a partire dal 18 giugno 2025.
——Per le imprese la tracciabilità di spese e rimborsi è richiesta dal 18 giugno 2025.
