NOTIZIA FLASH N. 25/2026

——Con l’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 il Governo ha accolto le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria e ha disposto la proroga del termine per i versamenti d’imposta a carico dei soli soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA).
——I soggetti beneficiari – società, imprenditori individuali e professionisti – devono soddisfare contemporaneamente due requisiti:
- esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarare (per l’anno 2025) ricavi o compensi non superiori al limite previsto per ciascun ISA (solitamente il limite è fissato a € 5.164.569,00).
——Il novero dei soggetti ammessi alla proroga dei versamenti include anche:
- i soggetti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/14);
- i cd. “contribuenti minimi” (art. 27, comma 1, D.L. n. 98/11);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- i soci di società in regime di “trasparenza fiscale” (artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. 917/86);
- i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA diverse dal limite di ricavi o compensi.
——Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
——La proroga dei termini di versamento, per i soggetti sopra elencati, si articola come segue:
- il termine per il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno 2025 e quale primo acconto per l’anno 2026 viene differito, senza alcuna maggiorazione, dal 30 giugno al 20 luglio 2026 → la proroga interessa, di fatto, le sole società che hanno approvato il bilancio d’esercizio entro lo scorso 31 maggio 2026 (per le approvazioni successive le imposte si versano entro il 31 luglio 2026);
- lo stesso termine vale anche per il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2025 (ove non eseguito entro la scadenza del 16 marzo 2026)¹;
- viene consentito un ulteriore lasso temporale per il versamento dei medesimi importi, che va dal 21 luglio al 20 agosto 2026, ma la maggiorazione richiesta, a titolo di interesse corrispettivo, viene fissata nello 0,8% (anziché nello 0,4% degli anni precedenti, dunque un raddoppio del tasso di interesse che molto probabilmente intende disincentivare il ricorso a tale termine addizionale).
——Oltre a IRPEF, IRES e IRAP, la proroga – riferendosi ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – riguarda anche la “cedolare secca” sulle locazioni, l’IVIE, l’IVAFE e le varie imposte sostitutive (ad esempio, quella sul maggior reddito da “concordato preventivo biennale” e quella dovuta dai contribuenti “forfettari” e “minimi”). Inoltre, del maggior termine di versamento beneficiano anche i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni, nonché il diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
——Per i contribuenti esclusi dalla proroga resta vigente il termine di versamento del 30 giugno 2026 e l’ulteriore lasso temporale fino al 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,4%.

