Al Collegio Sindacale il controllo sui contributi pubblici

26 Maggio 2026

NOTIZIA FLASH N. 24/2026

——Con il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84 diviene operativa la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 857 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che prevede l’introduzione di una specifica attività di verifica per accertare che l’utilizzo di contributi pubblici sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali essi sono stati concessi.

——Ci riferiamo, in particolare, ai “contributi di entità significativa” a carico dello Stato erogati da:

  • amministrazioni centrali dello Stato,
  • società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate,
  • enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali.

——L’identikit del contributo, oggetto di vigilanza, è il seguente:

  • può essere erogato in qualsiasi forma (non necessariamente in denaro);
  • è destinato alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
  • non è destinato a una generalità di soggetti;
  • non ha natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
  • non è concesso sotto forma di credito d’imposta à sono esclusi i crediti d’imposta 4.0 e 5.0;
  • non deve essere erogato ad un ente del Terzo settore;
  • è di importo pari o superiore a 1 milione di euro oppure di importo almeno pari al 50% dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario (rilevano i contributi percepiti anche in forma disgiunta).

——Assumono rilevanza, ai fini della verifica, i contributi incassati a partire dal 1° gennaio 2025.

——Il D.P.C.M. pone a carico dei Collegi sindacali, dei Sindaci unici e dei Revisori di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono “contributi di entità significativa” l’obbligo di:

  • svolgere apposite attività di verifica per accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti;
  • inviare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

——E se la società non avesse nominato un Collegio Sindacale / Sindaco unico / Revisore? Semplice. Dovrà provvedere a nominarlo, anche (ove necessario) previa modifica statutaria, in tempo utile per consentire all’Organo di controllo di adempiere al nuovo compito.

——La mancanza della relazione ovvero la mancata esecuzione del progetto o il mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato erogato, possono pregiudicare l’ammissione del soggetto alla erogazione di futuri contributi pubblici.

——Il decreto, appena pubblicato in G.U., entrerà in vigore il 4 giugno 2026, quindi è certamente tardivo per il rispetto della scadenza del 30 aprile per i contributi ricevuti nell’anno 2025. Inoltre, è previsto un ulteriore atto del MEF per disciplinare le modalità telematiche di invio della relazione.