NOTIZIA FLASH N. 26/2026

——Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153611/2026 del 22 maggio 2026 viene potenziato il flusso informativo a favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione per agevolare l’attività di riscossione coattiva gestita da quest’ultima.
——È infatti previsto che “L’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione”.
——Premesso che la disciplina previgente (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127) già prevedeva l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza, il provvedimento in commento – attuativo dell’art. 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – estende tale utilizzo anche a favore dell’Agente della riscossione.
——Sono interessati alla novità – anche se non coinvolti attivamente – i soggetti (persone fisiche e giuridiche) titolari di partita IVA nei cui confronti risultano partite di ruolo o carichi affidati all’Agente della riscossione (i “debitori” citati nel provvedimento), ed eventuali soggetti tenuti in solido con i debitori all’adempimento del medesimo debito (i “coobbligati”).
——I dati che l’Agenzia delle entrate metterà periodicamente a disposizione dell’Agente della riscossione sono riferiti ai rapporti con le controparti dei “debitori” e dei “coobbligati” attenzionati, e cioè coloro nei confronti dei quali questi ultimi hanno emesso fattura e che, pertanto, sono potenzialmente “terzi pignorabili”.
——In particolare, sotto il profilo soggettivo verranno trasmessi i dati dei cessionari o committenti strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi; essi attengono alle seguenti informazioni: a) codice fiscale; b) partita IVA; c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale; d) domicilio fiscale.
——Sotto il profilo oggettivo, invece, il flusso informativo riguarderà la somma dei corrispettivi (quindi un dato massivo) e il numero delle fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto (par di capire, la numerazione delle singole fatture), a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati saranno messi a disposizione.
——Quanto sopra illustrato dà evidenza della maggior facilità con la quale l’Agente della riscossione potrà individuare i soggetti nei cui confronti azionare il “pignoramento presso terzi”, rendendo quindi più efficace l’azione esecutiva nei confronti dei debitori del Fisco.
