Credito Sanificazione

18 Novembre 2021

Circolare informativa n. 6/2021

Gentili Clienti,

Vi ricordiamo che, nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” è stato riproposto il c.d. “bonus sanificazione/acquisto DPI” per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro/strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI/altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

Il bonus in esame, pari al 30% teorico delle spese sostenute nel predetto periodo fino ad un massimo di € 60.000 per beneficiario, è riconosciuto nel rispetto comunque del limite di spesa stanziato (€ 200 mln.).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per comunicare le spese che danno diritto al bonus al fine di individuare la percentuale effettivamente fruibile dello stesso. La comunicazione va inviata telematicamente dal 4.10.2021 al 4.11.2021

SOGGETTI BENEFICIARI:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite del codice identificativo regionale (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”).

SPESE AGEVOLABILI:

  • sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative/istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
  • acquisto di:
    • DPI (ad esempio, mascherine/guanti/visiere/occhiali protettivi/tute protettive/calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • prodotti detergenti / disinfettanti;
    • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri/ termoscanner/tappeti/vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
    • dispositivi (ad esempio, barriere/pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

 Il CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE:

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021; in ogni caso non può eccedere il limite di € 60.000.

Nella realtà si tratta di un 30% teorico in quanto Se le richieste dovessero superano il plafond disponibile (€ 200 mln per il 2021) l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (come già avvenuto nella scorsa edizione).

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Il contenuto completo della circolare è riservato ai clienti dello studio, per informazioni è possibile contattare lo studio al numero +39 035 212130