Contabilità e Fisco allineati anche per le commesse

15 Aprile 2025

NOTIZIA FLASH N. 20/2025

——Terza e ultima puntata della serie “Contabilità e Fisco a braccetto”. Dopo aver trattato delle differenze su cambi da valutazione e dei contributi in conto capitale¹, un ulteriore componente di reddito, la cui disciplina fiscale è stata oggetto di recente modifica, è costituito dalla valutazione delle rimanenze di commesse (infrannuali e ultrannuali); di esse si è occupata la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 192/24, che ha modificato il contenuto degli artt. 92, comma 6 e 93, comma 6, del D.P.R. n. 917/86.

——Della valutazione delle rimanenze di opere e servizi in corso di esecuzione si occupano, oltre al TUIR, anche l’art. 2426 del Codice civile (comma 1, n. 9 e n. 11), e i principi contabili (OIC n. 13 e n. 23).

——In base alla loro durata – intesa come “tempo (…) tra la data d’inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto” (OIC n. 23, par. 6) – le commesse vengono distinte tra quelle di durata infrannuale e quelle ultrannuali.

——I criteri di valutazione delle commesse sono di due tipi:

  • criterio della commessa completata à la commessa è valutata al costo fintanto che l’opera è in corso, mentre il margine risulta imputato solo all’esercizio nel quale la commessa viene completata;
  • criterio della percentuale di completamento à la commessa viene valutata sulla base del corrispettivo contrattualmente maturato, imputando il margine sugli anni in cui i lavori sono eseguiti².

——Fino al periodo d’imposta 2023 il Fisco imponeva la valutazione delle commesse infrannuali col criterio della commessa completata (articolo 92, comma 6), mentre per quelle ultrannuali il criterio era quello della percentuale di completamento (articolo 93, comma 6); sicché, laddove – in applicazione dei principi contabili – il redattore del bilancio avesse optato per un criterio di valutazione diverso, si rendeva necessario adottare un fastidioso “doppio binario”, con riprese fiscali e compilazione del quadro RV in dichiarazione dei redditi per riconciliare il criterio contabile con quello fiscale.

——Con la modifica apportata agli artt. 92, comma 6 e 93, comma 6 del D.P.R. n. 917/86, per le commesse avviate dal periodo d’imposta 2024 il criterio adottato in bilancio assume rilevanza anche ai fini fiscali; quindi, per le commesse infrannuali sarà riconosciuta fiscalmente anche la valutazione col criterio della percentuale di completamento, mentre per le commesse ultrannuali la decisione di valutarle al costo sarà ammessa anche per il Fisco.

——Quindi, già dai bilanci in corso di redazione (per l’anno 2024) saranno di fatto i principi contabili a guidare la valutazione delle nuove commesse, e la scelta che verrà operata avrà valenza anche ai fini del calcolo delle imposte. Il “doppio binario” resta in vigore per le commesse già iniziate a fine 2023.